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“Somministro farmaci via sondino e vena”: l’annuncio su Facebook di un OSS fa discutere

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Annuncio social di un OSS e simboli di sondino e accesso venoso per spiegare i limiti tra competenze OSS e infermieristiche
Il nuovo profilo OSS amplia le attività di supporto, ma supervisione, complessità clinica e modalità di somministrazione restano decisive.
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Nel post pubblicato su Facebook e messo in evidenza dall’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” compaiono terapie tramite SNG e accesso venoso: il nuovo profilo OSS amplia alcune attività, ma non consente assistenza infermieristica autonoma

Uno screenshot di un annuncio pubblicato su Facebook e messo in evidenza dall’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” e segnalato al nostro quotidiano riaccende il delicato tema dei confini professionali tra operatore socio-sanitario e infermiere. Nel messaggio, una persona che si presenta come OSS con formazione BLS-D offre assistenza domiciliare e disponibilità per turni anche ospedalieri nell’area di Portici, Ercolano, Torre del Greco e altri comuni del Napoletano, elencando fra le prestazioni proposte non soltanto igiene, mobilizzazione e prevenzione delle lesioni da pressione, ma anche misurazione di parametri, gestione dei farmaci, assistenza alla terapia tramite sondino naso-gastrico e tramite accesso venoso periferico.

Proprio queste ultime attività meritano un approfondimento. Non tutto ciò che compare nell’annuncio, infatti, è estraneo alle competenze dell’OSS: il profilo professionale è stato profondamente aggiornato nel 2025 e oggi comprende attività sanitarie che in passato venivano interpretate in maniera più restrittiva. Ma la riforma non trasforma l’OSS in un infermiere né gli attribuisce autonomia nella gestione della terapia farmacologica o degli accessi vascolari.

NurseTimes ha scelto di non riprodurre nell’articolo il nominativo e il recapito telefonico presenti nello screenshot, poiché al momento non risulta accertato che le attività indicate nell’annuncio siano state effettivamente eseguite né risultano, sulla base delle informazioni disponibili, provvedimenti dell’autorità giudiziaria a carico dell’autore. Lo screenshot, inoltre, non consente di verificare autonomamente se il post sia ancora online o le circostanze concrete nelle quali le eventuali prestazioni verrebbero effettuate.

Cosa può fare oggi un OSS: il profilo è cambiato nel 2025

Per valutare correttamente il caso occorre partire dalla normativa oggi vigente e non esclusivamente dalle vecchie definizioni delle competenze dell’OSS.

Il DPCM 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025, ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 che ha revisionato il profilo dell’operatore socio-sanitario. L’OSS resta un operatore di interesse sanitario e svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento. La stessa disciplina precisa che tale collaborazione deve avvenire attraverso piani, programmi e strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in relazione alla complessità e alla stabilità della persona assistita.

La riforma consente espressamente all’OSS, tra l’altro, di rilevare e registrare parametri vitali, segni e sintomi di alterazione, anche utilizzando monitor multiparametrici, nonché di utilizzare apparecchi elettromedicali secondo procedure definite. Pertanto, indicare nell’annuncio la misurazione della pressione arteriosa o della saturazione non può essere considerato, da solo, prova di un esercizio abusivo della professione infermieristica.

Anche la Regione Campania ha aggiornato i propri standard: con il Decreto dirigenziale n. 183 del 26 marzo 2026, in attuazione della DGR n. 542 del 6 agosto 2025, sono stati pubblicati i nuovi standard professionali e formativi dell’OSS nel Repertorio regionale delle qualificazioni. (Lavoro Regione Campania)

Farmaci: il punto decisivo è la differenza tra aiuto e gestione autonoma

La normativa più recente introduce un elemento particolarmente importante. Nelle situazioni caratterizzate da bassa complessità assistenziale e stabilità clinica, l’OSS può sostenere o sostituire la persona nelle attività di autocura, intervenendo direttamente anche nella preparazione e nell’assunzione della terapia farmacologica, ma soltanto con la supervisione e le indicazioni operative dell’infermiere o del medico. Lo stesso standard della Regione Campania riproduce questa previsione.

Questo significa che sarebbe impreciso affermare oggi che qualsiasi contatto dell’OSS con un farmaco costituisca automaticamente abuso della professione infermieristica.

Il limite, però, è altrettanto netto: l’OSS non acquisisce per questo una autonoma responsabilità nella gestione della terapia farmacologica. La valutazione della persona, la pianificazione dell’assistenza e la responsabilità della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche restano elementi centrali del profilo dell’infermiere previsto dal DM 14 settembre 1994, n. 739. L’infermiere può avvalersi del personale di supporto, ma rimane responsabile dell’assistenza generale infermieristica e pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale.

Farmaci tramite sondino e accesso venoso: qui nasce la criticità maggiore

È soprattutto un altro passaggio dell’annuncio a sollevare interrogativi: il riferimento all’aiuto o alla gestione di farmaci attraverso sondino naso-gastrico e accesso venoso periferico.

Nell’attuale standard nazionale dell’OSS sono espressamente contemplate la rilevazione dei parametri vitali, le medicazioni semplici, l’utilizzo di apparecchiature secondo procedura e l’intervento nell’assunzione della terapia farmacologica nelle condizioni indicate dalla norma. Non compare invece una generale autorizzazione dell’OSS a somministrare autonomamente farmaci attraverso un sondino enterale o un accesso venoso. (Gazzetta Ufficiale)

La differenza non è soltanto terminologica. Gestire una terapia attraverso dispositivi come un sondino o un accesso vascolare può implicare valutazioni sulla corretta via di somministrazione, compatibilità e preparazione del farmaco, funzionalità del dispositivo, possibili complicanze e condizioni cliniche del paziente.

Si tratta quindi di un terreno nel quale un generico servizio domiciliare proposto autonomamente dall’OSS, senza una pianificazione assistenziale, senza indicazioni operative del professionista responsabile e senza un’organizzazione sanitaria di riferimento, presenta criticità ben diverse rispetto al semplice aiuto a una persona stabile nell’assunzione di una terapia abitualmente autogestita.

Anche la certificazione BLS-D indicata nell’annuncio non modifica questi confini: abilita alle procedure per le quali è stata conseguita la specifica formazione nell’ambito del primo soccorso, ma non attribuisce la qualifica professionale di infermiere. Il nuovo standard OSS comprende infatti il BLS-D fra le procedure di primo intervento, senza trasformarlo in un titolo abilitante alle attività infermieristiche.

Un annuncio Facebook basta per contestare l’esercizio abusivo?

No. Ed è un punto fondamentale sul piano giornalistico e giuridico.

L’articolo 348 del Codice penale punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La pena prevista dal testo vigente è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Ma l’esistenza di un post sui social che pubblicizza determinate prestazioni non permette, da sola, di affermare che il reato sia stato commesso. Occorrerebbe verificare quali attività siano state realmente eseguite, con quale continuità, su quali pazienti, in quali condizioni, sulla base di quali prescrizioni e soprattutto se vi fosse o meno la supervisione prevista dalla disciplina professionale.

La qualificazione di un’eventuale condotta come esercizio abusivo della professione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria.

Anche la Cassazione invita a valutare concretamente le attività svolte

La giurisprudenza mostra quanto sia rischioso adottare automatismi.

La Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 5319/2024, pronunciandosi su un caso relativo alla somministrazione di medicinali da parte di operatori sociosanitari in una casa di riposo, ha ricordato che gli atti meramente strumentali o di supporto non determinano necessariamente l’esercizio abusivo della professione quando mancano i caratteri della professionalità e continuità e quando l’attività non richiede specifiche competenze infermieristiche. Nel caso esaminato, inoltre, le terapie erano state predisposte dagli infermieri e vi era una specifica disciplina organizzativa regionale.

Il precedente conferma quindi un principio essenziale: non basta la parola “farmaco” per trasformare automaticamente una prestazione dell’OSS in abuso professionale.

Allo stesso tempo, proprio il nuovo profilo del 2025 rende evidente la necessità di distinguere l’“assunzione della terapia farmacologica” in condizioni di bassa complessità e sotto supervisione dalla gestione autonoma di procedure terapeutiche più complesse o invasive.

Cosa cambia per infermieri, OSS e cittadini

Il caso rappresenta un richiamo importante soprattutto per l’assistenza domiciliare privata, dove i confini organizzativi possono risultare meno visibili rispetto a quelli presenti in ospedali, RSA o servizi territoriali strutturati.

L’OSS è oggi una figura con competenze più ampie rispetto al passato, ma continua a lavorare entro precisi limiti di competenza, procedure e integrazione professionale. L’infermiere, dal canto suo, mantiene la responsabilità professionale dell’assistenza infermieristica, compresa la pianificazione, la gestione e la valutazione degli interventi e la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

Per il cittadino il messaggio dovrebbe essere altrettanto chiaro: quando un’assistenza domiciliare comprende terapie attraverso dispositivi, accessi venosi, sondini o condizioni cliniche complesse, è necessario conoscere chi abbia valutato il paziente, chi abbia pianificato l’intervento, quale professionista ne sia responsabile e quali attività siano state concretamente attribuite al personale di supporto.

Il nodo dell’annuncio: non tutto è vietato, ma alcune offerte richiedono chiarimenti

Alla luce della normativa aggiornata, una lettura rigorosa del post conduce dunque a una conclusione più articolata rispetto a un semplice “l’OSS non può farlo”.

Igiene personale, vestizione, mobilizzazione, prevenzione delle lesioni da pressione, supporto ai pasti, rilevazione di diversi parametri vitali e alcune attività di supporto alla terapia possono rientrare nelle competenze dell’OSS, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Diverso è prospettare genericamente e come servizio autonomamente disponibile la gestione di farmaci attraverso sondino naso-gastrico o accessi venosi. Queste indicazioni meritano una verifica puntuale perché non trovano nel nuovo profilo OSS una generale attribuzione autonoma e potrebbero, a seconda delle modalità concrete con cui fossero eventualmente svolte, sovrapporsi ad attività proprie dell’assistenza infermieristica.

Lo screenshot rappresenta quindi un elemento da approfondire, non una sentenza di colpevolezza. Se dovessero emergere prestazioni concretamente eseguite oltre il perimetro consentito, spetterebbe alle autorità competenti valutare gli eventuali profili di responsabilità, compresa — ove ne ricorressero tutti i presupposti — l’ipotesi prevista dall’articolo 348 del Codice penale.

Il consiglio di NurseTimes

Il nostro consiglio è di valutare con estrema cautela annunci di questo tipo, soprattutto quando vengono offerte prestazioni sanitarie o assistenziali che possono incidere direttamente sulla salute della persona. Affidare un familiare a qualcuno conosciuto esclusivamente attraverso un post sui social significa, infatti, mettere la sua sicurezza nelle mani di una persona della quale spesso non è possibile verificare immediatamente titoli, formazione, competenze effettive ed esperienza professionale.

Quando la prestazione richiesta è di natura infermieristica, il consiglio è quello di affidarsi a un infermiere regolarmente abilitato e iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Prima di affidargli l’assistenza di un proprio caro è possibile verificare personalmente l’effettiva iscrizione all’Albo attraverso il servizio pubblico di Ricerca Albo della FNOPI – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, inserendo nome e cognome del professionista. La FNOPI ricorda infatti che gli Albi territoriali sono pubblici e confluiscono nell’Albo unico nazionale.

Verifica l’iscrizione di un infermiere nell’Albo FNOPI

La verifica dell’iscrizione rappresenta una garanzia fondamentale per il cittadino: consente di accertare che la persona alla quale ci si sta affidando possieda il titolo abilitante e risulti iscritta all’Ordine professionale competente. Per eventuali attestazioni ufficiali sullo stato di iscrizione, la competenza rimane comunque dell’Ordine provinciale che detiene l’Albo.

Quando è in gioco la salute dei propri cari, la convenienza, il passaparola o la disponibilità immediata non possono venire prima della sicurezza, della competenza e della responsabilità professionale.

Redazione NurseTimes

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