La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta contro una pronuncia della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di due dipendenti, infermieri turnisti, al pagamento delle somme spettanti a titolo di maggiorazione per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, maturate nei periodi dicembre 2003 – maggio 2009 e novembre 2003 – agosto 2009.
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta aveva addotto vizi di legge e motivazione nella sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione ne ha rigettato il ricorso, sostenendo che “le censure sollevate non hanno riferimento al decisum, che non riguarda la diversa natura della prestazione resa il sesto giorno in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su cinque giorni lavorativi e articolazione del servizio su tre turni”. Pertanto “devono riconoscersi le spettanze in favore dei lavoratori turnisti, col diritto del riposo compensativo o anche alla maggiorazione in aggiunta all’indennità di turno”.
Per effetto della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è stata poi condannata non solo al pagamento delle spettanze, ma anche alle spese di giudizio, pari a 3.000 euro e 1.000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Redazione Nurse Times
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