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Rsa, quali aiuti economici si possono chiedere per pagare la retta?

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Rsa Aperta: la flessibilità che rivoluziona l'assistenza agli anziani
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I servizi della Rsa rientrano nei livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè nelle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve fornire gratuitamente o dietro pagamento di un ticket sanitario a tutti i cittadini. Quindi chi possiede determinati requisiti deve ricevere i servizi offerti da queste strutture obbligatoriamente e senza dover pagare ulteriormente.

Tuttavia è molto frequente che, dopo la determinazione dei bisogni dell’anziano da parte della commissione dell’Asl, l’interessato sia inserito in liste d’attesa prima di avere un posto nella Rsa o prima che l’Asl paghi la quota sanitaria. Purtroppo le risorse regionali destinate a questo scopo spesso non sono sufficienti, quindi si devono tenere d’occhio le liste d’attesa per controllare che siano rispettati tutti i criteri di assegnazione. Si può anche pensare a una perizia medica privata per dimostrare l’urgenza del ricovero della persona.

La retta della Rsa si paga con la pensione dell’assistito. Se la pensione dell’anziano non è sufficiente a pagare l’intera retta, bisogna segnalare le proprie difficoltà economiche ai servizi sociali del Comune. Ricordiamo che i servizi delle Rsa sono di due diverse tipologie: una prettamente sanitaria e l’altra di tipo alberghiero (con servizi come il vitto, l’alloggio, la pulizia e via di seguito).

Il diritto all’assistenza esiste a prescindere dalla disponibilità economica del paziente, e quindi per chi non può pagare le rette esistono contributi di natura pubblica. Sono le Regioni e le Asl a stabilire i criteri e le modalità per garantire l’assistenza agli anziani in difficoltà e a pagare la retta della Rsa. Per le strutture pubbliche o convenzionate è il Ssn a pagare la copertura della parte sanitaria della retta.

La parte alberghiera (in genere il 50% dell’intera retta) spetta al pensionato o alla sua famiglia. Per pagare questa parte è possibile richiedere un contributo comunale, calcolato sulla base dell’Isee socio-sanitario, da presentare ai servizi sociali del Comune di residenza. L’Isee, dunque, non è necessario per l’inserimento nelle liste di attesa, ma solo per la richiesta del contributo alle spese alberghiere della retta.

Redazione Nurse Times

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