Sarebbe uno spreco se il nostro patrimonio di conoscenze e competenze non venisse valorizzato.
Lo scorso 17 gennaio, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in attuazione dell’art. 3 della legge n. 24 del 2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), ha nominato i componenti dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità.
La legge citata rappresenta una rivoluzione in tema di responsabilità sanitaria. Suo obiettivo è creare un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente, contenendo il numero dei contenziosi medico-legali, che negli ultimi anni ha determinato un aumento incontrollato del costo delle assicurazioni per i professionisti e per le strutture sanitarie, portando a un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità.
In particolare l’ art. 6 della Legge Gelli introduce l’esclusione della punibilità quando siano “rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
L’art. 5 prevede inoltre l’obbligatorietà per gli operatori sanitari di seguire, nell’esecuzione delle prestazioni professionali, le raccomandazioni previste dalle linee guida, salve le specificità del caso concreto. In assenza di linee guida, la legge dichiara che ci si dovrà attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida sono elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private (queste ultime non meglio precisate) e da società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Le linee guida e i relativi aggiornamenti saranno poi integrate nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg), da istituire e regolare con decreto del Ministero della Salute e da emanare in intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’integrazione avverrà a cura dell’Istituto superiore di Sanità,
La legge consta di 18 articoli, tra cui sottolineiamo:
- l’istituzione di un sistema di gestione del rischio clinico a livello aziendale e regionale;
- una norma sul rilascio della documentazione sanitaria, non solo della cartella clinica, rilasciata entro 7 giorni dalla richiestada parte del paziente;
- l’esercizio professionale di tutti gli esercenti le professioni sanitarie sarà subordinato al rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico assistenziali;
- l’introduzione del reato di “responsabilità colposa per morte e lesioni personali in ambito sanitario” in luogo dei reati comuni di omicidio colposo e di lesioni personale colpose e la non punibilità quando l’esercente la professione sanitaria abbia agito con imperizia;
- l’introduzione di norme sulla responsabilità civile, in ordine all’applicabilità della responsabilità extracontrattuale e contrattuale;
- l’obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente la professione sanitaria, con oneri a proprio carico anche se con criteri parzialmente diversi dalle condizioni assicurative attuali.
- nuove norme sulle nomine dei consulenti tecnici e dei periti;
- modifiche della legislazione esistente in riferimento alla non utilizzabilità dei verbali degli audit e del rischio clinico da parte della magistratura.
Nello specifico l’art 590-sexies c.p., afferma che la punibilità è esclusa qualora nell’esercizio della professione sanitaria:
- l’evento si sia verificato a causa di imperizia;
- siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge all’art. 5, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali;
- le raccomandazioni contenute nelle linee guida predette risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Ai fini dell’ art. 590-sexies:
- a) occorrerà riferirsi ad eventi “guidati” da linee guida accreditate ed appropriaterispetto al caso concreto, in assenza di motivazioni che suggeriscano di discostarsi da esse;
- b) le raccomandazioni generali dovranno essere “pertinenti alla fattispecie concreta”, previo vaglio della loro corretta attualizzazione, valutando il caso concreto;
- c) non assumeranno rilevo condotte ascrivibili anegligenza o imprudenzae non da imperizia.
Va ricordato, tuttavia, che le linee guida non possono esaurire in toto i parametri di valutazione dell’agire dell’esercente sanitario poiché egli può avvalersi, in qualche caso particolare, quale parametro di giudizio, anche alle raccomandazioni, studi non ancora recepiti dal sistema normativo di evidenza pubblica, riferimenti scientifici che, sebbene non citati dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica.
Come detto, la Legge Gelli prevede all’art. 3, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Compiti dell’Osservatorio sono:
– acquisire i dati regionali su rischi ed eventi avversi;
– individuare misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario;
– monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure
– formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, che dovrà seguire le misure e le indicazioni fornite in merito dall’Osservatorio, in modo da avere tutti gli strumenti necessari per gestire il rischio clinico.
L’Osservatorio, istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sarà composto da:
- direttori generali dei dipartimenti del Ministero della Salute coinvolti dal provvedimento (programmazione sanitaria, professioni sanitarie e risorse umane del Ssn, digitalizzazione, prevenzione sanitaria e dispositivi medici e servizio farmaceutico);
- cinque esperti designati dal ministro della Salute;
- cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, scelti dalla Commissione salute del coordinamento delle regioni, a cui si aggiungeranno le massime autorità della Sanità, quali il presidente dell’Istituituto Superiore di Sanità, il presidente del Consiglio superiore di Sanità e il direttore generale dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).
Purtroppo nessun infermiere è stato nominato tra i membri dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche e sulla sicurezza in sanità.
Questo ha creato grande amarezza, al punto tale che il Collegio interprovinciale degli infermieri ha inoltrato formale richiesta al ministro affinché siano inseriti rappresentanti della professione infermieristica nell’Osservatorio, “al fine di garantire una maggiore tutela della cittadinanza, data dalla competenza specifica sui temi di natura assistenziale, che gli infermieri possono certamente apportare”.
La richiesta è avvalorata dal ruolo che l’infermiere riveste nella società: essendo il responsabile dell’assistenza generale, è riconosciuto dall’attuale normativa quale professionista dotato di autonomia non solo nell’agire professionale, ma anche nel definire e validare le linee guida e le buone pratiche dettate dalle evidenze scientifiche.
Nello specifico ricordiamo:
- M. 739/94 “regolamento concernente l’individuazione delle figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, al comma 4 dell’Art. 1, sancisce che “ l’infermiere … concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
- Legge 251/2000“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”. Legge di non poca importanza se pensiamo che attraverso i dettami dell’art. 1 si sancisce definitivamente la legittimità dell’agire professionale dell’infermiere. L’operato dell’infermiere si affida:
- all’evoluzione scientifico-tecnologica;
- all’organizzazione del lavoro attraverso metodologie per obiettivi.
- Legge 43/2006“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, all’Art.2 viene istituito l’obbligo di formazione continua anche per gli infermieri nelle stesse modalità dei medici ossia con il metodo ECM.
A completamento citiamo:
- la irettiva U.E 55/2013, che ripetutamente cita l’infermiere quale responsabile dell’assistenza, definendo percorsi formativi e riconoscimenti per il libero scambio tra i Paesi comunitari e declinando precise competenze in capo agli esercenti la professione infermieristica.
- la legge 24/2017 all’Art. 5.1: “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali basa i fondamenti della responsabilità professionale per gli esercenti le professioni sanitarie sull’adesione a linee guida e buone pratiche validate dalle società scientifiche”.
Concludendo, non possiamo certo tralasciare il Codice deontologico degli infermieri, che cita:
Capo I – I principi e i valori
- L’infermiere è il professionista sanitario che nasce, si sviluppa ed è sostenuto da una rete di valori e saperi scientifici.
- L’infermiere persegue l’ideale di servizio orientando il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ ambito dell’assistenza, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.
Capo II – La funzione assistenziale
- L’infermiere dà valore alla ricerca e alla sperimentazione. Progetta, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico, assistenziale e organizzativo di cui cura e diffonde i risultati.
- L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso il pensiero critico, l’educazione continua, l’esperienza, lo studio e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione
- L’infermiere presta consulenza ponendo le sue conoscenze e abilità a disposizione della propria, delle altre comunità professionali e delle istituzioni.
Capo V – L’organizzazione e la funzione assistenziale
- L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.
- L’infermiere, dipendente o libero professionista, partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte
Capo VI – L’infermiere e il Collegio professionale
- L’infermiere e il Collegio professionale segnalano le attività di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati.
La normativa sopracitata, come si può notare, sancisce l’autonomia dell’infermiere, quale responsabile dell’assistenza, nel definire e validare le linee guida e le buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche da seguire nell’esercizio professionale. Sarebbe uno spreco se tale patrimonio di conoscenze e competenze non venisse valorizzato.
La piena partecipazione della professionalità infermieristica nell’ambito dell’Osservatorio sulle buone pratiche potrebbe determinare un cambiamento radicale nel panorama sanitario e assistenziale al fine di assicurare cure sanitarie di alta qualità non solo per gli assistiti, ma anche per i professionisti stessi.
Morena Allovisio
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