Accogliendo il ricorso di un ex dipendente del Comune di Copertino (Lecce), la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, ha sancito il diritto a un‘indennità finanziaria sostitutiva per il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni.
Nel caso di specie il ricorrente, dopo essersi dimesso per il prepensionamento, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni non sfruttati. Il Comune di Copertino, invece, sosteneva che il suo funzionario, essendo consapevole di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni, non poteva monetizzarli.
Per la legge italiana, in effetti, i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto al pagamento delle ferie annuali non godute. L’interpretazione fornita dalla giurisprudenza alla normativa nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale soltanto se il congedo stesso esula dal controllo del lavoratore, come in caso di malattia.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea entra dunque in conflitto con la normativa italiana, adottata con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica. A tal proposito i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, inclusa l’eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche.
Redazione Nurse Times
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