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Cassazione: “Niente risarcimento del danno da usura psicofisica se il riposo settimanale è solo posticipato”

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Con ordinanza n. 22289 del 2 agosto 2025 la Corte di Cassazione ha tracciato un confine netto per il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica nei casi di riposo settimanale posticipato. Se il lavoratore presta servizio nel settimo giorno, ma il riposo viene solo rinviato (non soppresso), non è dovuto alcun risarcimento automatico.

Il caso nasce dal ricorso di un dipendente che ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, lamentando la mancata fruizione del riposo settimanale in occasione di alcune turnazioni festive, senza ricevere il corrispettivo riposo compensativo. Il lavoratore ha chiesto non solo le maggiorazioni economiche previste dal Ccnl, ma anche un risarcimento per usura psicofisica.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno respinto la domanda perché il lavoratore non ha dimostrato di aver chiesto tempestivamente il riposo compensativo, né di esserselo visto negare per esigenze organizzative. Inoltre aveva già percepito la retribuzione maggiorata prevista dal Ccnl per chi lavora in turni festivi o domenicali.

Il ricorso in Cassazione si è infranto contro un principio già consolidato nella giurisprudenza della Corte: il mancato godimento del riposo entro il settimo giorno non comporta automaticamente un danno risarcibile. Sono stati dunque richiamati alcuni precedenti analoghi (Cass. n. 41891/2021 e n. 41273/2021), sottolineando che né la normativa interna né quella sovranazionale impongono che il riposo settimanale debba avvenire tassativamente ogni sette giorni esatti. Ciò che conta è che il riposo sia garantito, anche se con un lieve slittamento.

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che in assenza di una lesione effettiva di norme inderogabili – come l’art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata e riposo) o l’art. 2109 del Codice civile – non si configura un danno risarcibile per se, ossia in automatico.

Il danno da usura psicofisica, in altre parole, non si presume: va dimostrato, anche solo in via equitativa, ma sempre a partire da una lesione reale, e non da un semplice ritardo nel riposo. In caso contrario, al lavoratore spetta solo quanto previsto dal Ccnl, ossia la maggiorazione della retribuzione per il lavoro prestato nei giorni festivi.

La linea della Cassazione è chiara: nessun automatismo, nessuna tutela estesa oltre il perimetro normativo. Solo laddove il diritto al riposo settimanale sia stato effettivamente negato, senza giustificazioni e al di fuori delle maglie del Contratto, potrà parlarsi di danno risarcibile. In tutti gli altri casi si resta nell’ambito della contrattazione collettiva e della retribuzione maggiorata.

Redazione Nurse Times

Fonte

Nursind

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