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Disabilità, Tribunale di Napoli: “Asl deve coprire l’ausilio adatto”

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Accolto il ricorso di Christian Durso: l’Asl Napoli 1 Centro dovrà coprire integralmente il costio della carrozzina verticalizzante prescritta.

Una carrozzina non può essere scelta soltanto guardando un codice o un importo del tariffario quando quel dispositivo, nella situazione concreta, non è in grado di garantire alla persona le funzioni indispensabili per autonomia, sicurezza e partecipazione sociale. È il principio al centro di una sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, resa pubblica dall’Associazione Luca Coscioni. Una sentenza che ha accolto il ricorso di Christian Durso, persona con grave disabilità motoria, affetta da atrofia muscolare spinale (SMA).

Il giudice ha riconosciuto il diritto di Durso a ottenere integralmente la carrozzina elettronica verticalizzante Karma Evo Altus prescritta dagli specialisti e ha posto la fornitura completa a carico della Asl Napoli 1 Centro. Il dispositivo viene definito nel provvedimento “indispensabile per l’inserimento sociale e, nel caso esaminato, l’unico modello ritenuto capace di assicurare l’indipendenza funzionale richiesta”.

La decisione assume particolare interesse per il sistema dell’assistenza protesica del Servizio sanitario nazionale, ma richiede una precisazione: si tratta di una pronuncia riferita a uno specifico caso concreto, non di una norma che determina automaticamente, per qualsiasi assistito e qualsiasi ausilio, l’obbligo di tutte le Asl italiane di finanziare ogni dispositivo richiesto fuori tariffario.

Dal rimborso di 13.381 euro alla richiesta di oltre 23.000 euro

La vicenda nasce dalla necessità di sostituire la precedente carrozzina utilizzata da Durso, ormai fuori produzione e non più riparabile per l’indisponibilità dei pezzi di ricambio. Secondo la documentazione resa pubblica dall’Associazione Luca Coscioni, il 10 marzo 2025 l’Asl Napoli 1 Centro aveva autorizzato la nuova fornitura solo parzialmente, riconoscendo 13.381,68 euro, mentre il costo complessivo della carrozzina indicata dagli specialisti era pari a 23.215 euro più Iva.

La posizione sostenuta dall’Azienda sanitaria nel giudizio era che l’autorizzazione di un dispositivo riconducibile alle categorie previste dal nomenclatore avesse adempiuto agli obblighi del Servizio sanitario. Il ricorrente, assistito dall’avvocato Alessandro Bardini, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, ha invece sostenuto che il presidio proposto non potesse garantire le funzioni necessarie alla sua condizione.

Perché quella carrozzina è stata ritenuta indispensabile

La questione, quindi, non riguardava semplicemente la preferenza per un modello più costoso. Dalla documentazione sanitaria esaminata dal Tribunale di Napoli emergeva la necessità di caratteristiche specifiche: basculamento elettronico, reclinazione fino a 180 gradi, elevazione e verticalizzazione in tre fasi, altezza minima da terra di 41,5 centimetri per l’accesso ai veicoli e sistemi antiribaltamento elettronici.

Il giudice ha rilevato che l’Asl Napoli 1 Centro non aveva fornito un adeguato accertamento tecnico capace di dimostrare che il presidio alternativo fosse concretamente equivalente sotto il profilo dell’autonomia personale, della sicurezza, della mobilità e della partecipazione alla vita sociale.

Nella motivazione viene inoltre sottolineato come le disabilità motorie non rappresentino una categoria uniforme: persone affette da limitazioni apparentemente analoghe possono presentare capacità residue, esigenze posturali, forza muscolare, controllo del tronco, funzionalità degli arti superiori e contesti di vita profondamente differenti. Da qui il principio centrale della pronuncia: l’appropriatezza di un ausilio deve essere valutata con riferimento alla persona concreta alla quale è destinato.

Personalizzazione degli ausili e Lea: cosa prevede la normativa

Il quadro normativo nazionale rafforza l’importanza della valutazione individualizzata. L’articolo 17 del Dpcm 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza (Lea) stabilisce che l’assistenza protesica deve inserirsi in un piano riabilitativo-assistenziale finalizzato, tra l’altro, al potenziamento delle capacità residue e alla promozione dell’autonomia dell’assistito. Il decreto contempla espressamente anche la possibilità di adattare e personalizzare gli ausili di serie.

Esiste tuttavia una distinzione importante. Quando viene richiesto un dispositivo appartenente a una tipologia presente nel nomenclatore, ma dotato di ulteriori caratteristiche strutturali, funzionali o estetiche legate a specifiche esigenze personali, l’articolo 17, comma 5, prevede ordinariamente che l’eventuale differenza rispetto alla tariffa o al prezzo sostenuto dall’Asl rimanga a carico dell’assistito.

Diversa è la previsione dell’articolo 18, comma 8, secondo cui “in casi eccezionali” e per persone affette da gravissime disabilità, le aziende sanitarie possono garantire anche protesi, ortesi o ausili non appartenenti alle tipologie del nomenclatore, nel rispetto delle procedure regionali e sulla base dei criteri e delle linee guida previste. È proprio questa complessità normativa a rendere importante la valutazione individuale e la motivazione clinica della prescrizione.

Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica è in vigore dal 30 dicembre 2024

Un altro elemento da chiarire riguarda il cosiddetto nuovo nomenclatore tariffario. Dal 30 dicembre 2024 sono entrate in vigore le tariffe del decreto del ministero della Salute del 25 novembre 2024.

Il provvedimento ha consentito la piena operatività, anche per l’assistenza protesica, del nomenclatore previsto dai Lea del 2017, sostituendo un sistema rimasto per anni ancorato alla precedente disciplina tariffaria. Tra gli ausili oggi contemplati figurano anche carrozzine con sistema di verticalizzazione, dispositivi per persone con disabilità complesse, tecnologie informatiche e di comunicazione, sistemi domotici e altri ausili tecnologicamente avanzati.

La sentenza del Tribunale di Napoli assume quindi particolare interesse perché mette in evidenza un problema destinato a rimanere centrale anche dopo l’aggiornamento del nomenclatore: l’esistenza di una categoria di dispositivo nel tariffario non esaurisce necessariamente la valutazione dell’appropriatezza clinica e funzionale per il singolo assistito.

Cosa ha stabilito esattamente il Tribunale di Napoli

Nel dispositivo il giudice ha accertato che la Karma Evo Altus richiesta nel caso specifico fosse indispensabile per l’inserimento sociale e rappresentasse il modello capace di consentire al ricorrente l’indipendenza funzionale. Ha quindi riconosciuto il diritto alla fornitura completa del presidio a totale carico dell’Asl Napoli 1 Centro e condannato l’Azienda anche alle spese processuali, liquidate in 3.133,50 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa e Iva.

La pronuncia richiama inoltre precedenti giurisprudenziali e la precedente disciplina dell’assistenza protesica, soffermandosi in particolare sulla peculiarità del caso di rinnovo di una fornitura già autorizzata in passato e sull’esigenza di assicurare continuità terapeutica, riabilitativa e funzionale.

Una sentenza importante, ma non un automatismo per tutte le ASL

Sul piano giornalistico e giuridico è opportuno evitare una generalizzazione eccessiva. Una sentenza di questo tipo produce direttamente effetti tra le parti del giudizio. Non significa, da sola, che qualsiasi richiesta di dispositivo extra tariffario debba essere automaticamente accolta da qualsiasi Asl italiana.

Può però rappresentare un riferimento significativo nei casi in cui vi siano una prescrizione specialistica adeguatamente motivata, una grave condizione di disabilità e documentazione capace di dimostrare che l’alternativa proposta dall’azienda sanitaria non garantisce funzioni equivalenti.

Il punto evidenziato dal Tribunale di Napoli è soprattutto il metodo di valutazione: l’amministrazione non può limitarsi a contrapporre un codice del nomenclatore alla prescrizione, ma deve poter motivare sul piano tecnico e funzionale perché un diverso ausilio sarebbe effettivamente adeguato alle necessità della persona.

Cosa cambia per infermieri e professionisti sanitari

La decisione interessa anche infermieri, fisiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali e professionisti coinvolti nei percorsi riabilitativi e assistenziali. Il Dpcm sui Lea prevede infatti un percorso strutturato che comprende piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo e follow-up.

Per i professionisti diventa quindi essenziale documentare non soltanto la diagnosi, ma anche le capacità residue, i limiti funzionali, la postura, le modalità di trasferimento, l’ambiente domestico e sociale, gli obiettivi di autonomia e le caratteristiche tecniche concretamente necessarie.

Una documentazione multidisciplinare accurata può assumere un ruolo decisivo nel dimostrare perché un determinato ausilio non rappresenti un semplice miglioramento di comfort, ma costituisca parte integrante del progetto assistenziale e riabilitativo della persona.

L’aggiornamento successivo: il 10 agosto la carrozzina non risultava ancora autorizzata

La vicenda ha avuto anche un seguito dopo la pubblicazione della sentenza. Lo scorso 10 agosto il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato pubblicamente che, a dieci giorni dalla decisione, la fornitura non risultava ancora autorizzata, annunciando un sollecito all’Asl Napoli 1 Centro e alla sanità regionale campana.

Alla data della verifica effettuata per questo articolo, 24 agosto 2026, Nurse Times non ha individuato sul sito istituzionale dell’Asl Napoli 1 Centro una comunicazione successiva che consenta di confermare pubblicamente l’avvenuta consegna della nuova carrozzina. Questo non consente di escludere eventuali sviluppi amministrativi non ancora resi pubblici. Resta quindi da verificare la conclusione concreta dell’iter.

La vicenda di Napoli pone comunque una questione che va oltre il singolo contenzioso: nell’assistenza alle persone con disabilità, appropriatezza e personalizzazione non possono essere ridotte a una semplice equivalenza amministrativa tra dispositivi, soprattutto quando sono in gioco autonomia, sicurezza e partecipazione sociale.

Redazione Nurse Times

Fonti

  • Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, testo integrale reso disponibile dall’Associazione Luca Coscioni. (Associazione Luca Coscioni)
  • Associazione Luca Coscioni, comunicato del 31 luglio 2026 sul caso Christian Durso. (Associazione Luca Coscioni)
  • Gazzetta Ufficiale – DPCM 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, in particolare articoli 17 e 18 sull’assistenza protesica. (Gazzetta Ufficiale)
  • Ministero della Salute, nomenclatori e tariffe nazionali delle prestazioni del SSN e aggiornamento del nomenclatore dell’assistenza protesica. (Ministero della Salute)
  • Gazzetta Ufficiale – Decreto del ministero della Salute 25 novembre 2024, tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica in vigore dal 30 dicembre 2024. (Gazzetta Ufficiale)
  • Ansa, verifica giornalistica della decisione e degli importi relativi alla fornitura. (Ansa.it)
  • Corriere del Mezzogiorno, aggiornamento del 10 agosto 2026 sulla mancata esecuzione segnalata dal deputato Francesco Emilio Borrelli. (Corriere Napoli)

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