Con la sentenza n. 3140 dell’11 aprile 2025 il Consiglio di Stato ha stabilito un principio importante per le assunzioni nella pubblica amministrazione: le amministrazioni non sono tenute a scorrere graduatorie già esistenti per coprire posti creati o modificati dopo la conclusione del concorso, nemmeno quando la graduatoria è ancora valida.
La pronuncia del Consiglio di Stato fa riferimento al ricorso presentato in Sardegna da una candidata idonea, seconda classificata in un concorso, dopo che l’amministrazione ha deciso di coprire un posto vacante non con lo scorrimento della graduatoria, ma con una procedura di mobilità volontaria, aperta quindi a dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni.
Nel 2022, un dipendente in categoria B3, aveva vinto un concorso per passare in categoria C1. Il suo vecchio posto si era così liberato. Ma invece di rimpiazzarlo con un nuovo B3, il Comune ha deciso di trasformare il posto vacante in un altro C1.
Nel Piano triennale del personale 2022-2024 l’amministrazione aveva previsto che quel nuovo posto sarebbe stato coperto attingendo alle graduatorie esistenti, come quella in cui figurava la ricorrente. Al contrario, con il nuovo Piano 2023-2025, l’ente ha scelto prima la mobilità volontaria, e solo in un secondo momento lo scorrimento della graduatoria. La candidata ha quindi fatto ricorso, sostenendo che la scelta fosse illegittima e motivata in modo insufficiente.
Il Tar Sardegna le aveva dato ragione, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, chiarendo che l’amministrazione ha ampio margine di scelta sul “se” e sul “come” coprire un posto vacante, purché motivi adeguatamente tale scelta. E soprattutto ha ribadito che non è possibile scorrere una graduatoria per coprire un posto “nuovo”, creato o trasformato dopo il concorso, a meno che non ci siano motivi eccezionali e chiaramente spiegati.
Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che la norma del Decreto Milleproroghe (art. 17, comma 1-bis, del d.l. 162/2019) che consente in alcuni casi di derogare a questo divieto non obbliga comunque lo scorrimento: dà una facoltà, non un dovere. Nel caso concreto il Comune ha motivato chiaramente la propria decisione: preferire la mobilità garantisce trasparenza e impedisce che l’amministrazione modifichi la pianta organica per assumere candidati già conosciuti.
Insomma, secondo il Consiglio di Stato, l’ente ha agito nel rispetto delle regole e con motivazioni solide. La decisione di non scorrere la graduatoria è pertanto legittima.
Redazione Nurse Times
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