Le recenti dichiarazioni di Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’Asp Messina, hanno aperto un vero e proprio caso. Il tema è quello delle ferie estive per il personale sanitario, che “saranno autorizzate solo se sarà garantita la piena operatività dei servizi, inclusi quelli di urgenza e reperibilità”. Un possibile sacrificio, quello chiesto dall’Azienda ai propri dipendenti, che ha suscitato l’immediata reazione dei sindacati.
Da ultimo, Anaao Assomed, che attraverso una nota a firma del segretario aziendale Francesco Raffaele Addamo e dal segretario regionale Antonino Palermo diffida l’Asp Messina, parlando di “inaccettabile violazione di prerogative inalienabili”. Tanto più che il dg Cuccì minaccia provvedimenti disciplinari per chi non si atterrà alle direttive in materia di ferie, rimarcando come “ogni interruzione dei servizi sarà considerata un illecito disciplinare, con tutte le conseguenze che ne derivano”.
Anaao Assomed tira in ballo la Costituzione: “È la stessa nota ad ammette che il diritto alle ferie è irrinunciabile, come sancito dall’art. 36 della Costituzione, dall’art. 2109 del Codice civile e dalle disposizioni contrattuali. In particolare l’articolo 32 Ccnl 2019-2021 che prevede che “al dirigente è assicurato il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno – 15 settembre, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’azienda o ente o il direttore della struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento”.
Anaao Assomed punta poi il dito contro la carenza di personale: “È inammissibile addossare al personale medico oneri gestionali che non rientrano tra le sue competenze, scaricando su di lui criticità organizzative di esclusiva responsabilità aziendale. Quanto all’ammonimento contenuto nella nota, secondo cui eventuali interruzioni dei servizi saranno considerate illeciti disciplinari, si rileva come tale affermazione sia infondata, posto che la mancata fruizione delle ferie per cronica carenza di organico non è imputabile ai lavoratori. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 18140/2022), che attribuisce la responsabilità all’amministrazione per non aver garantito condizioni organizzative tali da consentire l’effettivo godimento delle ferie”.
Sempre Anaao Assomed: “Si rammenta, ancora una volta, che l’amministrazione ha il compito di programmare, di compiere scelte di cui deve assumersi la responsabilità, senza farla ricadere, millantando l’emergenza, su chi (personale medico e utenza) tali scelte non le ha fatte, ma solo subite, e non può certo continuare a farlo. I problemi di organizzazione del sistema ospedaliero, quindi, devono essere risolti dagli organi preposti alla gestione aziendale, nel rispetto della normativa di settore, e le eventuali carenze non possono certo essere accollate ai medici, pretendendo da loro rinunce che violano diritti primari”.
Aggiunge Anaao Assomed: “Inoltre è illegittima, ingiustificabile e inaccettabile la revoca di congedi già autorizzati, procedura attraverso la quale si consegnerebbe la vita extra-lavorativa del dipendente alla mercé della sua controparte datoriale, così legittimata a stravolgere – per ragioni nella specie imperscrutabili, stante la motivazione autoreferenziale apodittica indicata nella nota in oggetto – la pianificazione del periodo di riposo, nonostante l’utile perfezionamento del suo iter autorizzativo, attivato e concluso in epoca sufficientemente risalente”.
E ancora: “Sul punto è consolidato il riconoscimento del diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (cfr. art. 32 CCNL 2019-2021: ‘Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto’), ma anche di un danno non patrimoniale, lesivo del diritto alla rigenerazione psico-fisica nella sua componente esistenziale, riferibile alla frustrazione di non godere delle ferie con modalità autenticamente in grado di soddisfare il suo interesse alla rigenerazione delle energie, in compagnia dei propria affetti, con evidenti ricadute sulla qualità della vita anche lavorativa e dell’assistenza prestata all’utenza”.
Conclude la nota del sindacato: “Pertanto Anaao Assomed diffida formalmente codesta amministrazione dal porre in essere condotte in contrasto con la normativa vigente e si riserva di attivare ogni iniziativa, anche legale, a tutela dei diritti dei propri iscritti”.
Redazione Nurse Times
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