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Agenzia delle Entrate: giro di vite sugli straordinari degli infermieri. L’esclusione dalla tassazione agevolata è una beffa

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Fa discutere una recente interpretazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che esclude dal beneficio fiscale della tassazione agevolata al 5% – introdotto dall’articolo 1, comma 354, della Legge n. 207/2024 – sia il lavoro straordinario degli infermieri per chiamata dalla pronta disponibilità sia quello “elettorale”. Si tratta della Risposta n. 272/E del 27 ottobre 2025, fornita a seguito di un interpello da parte di un’azienda sanitaria piemontese. Tale interpretazione, per ammissione della stessa Agenzia delle Entrate, è stata particolarmente restrittiva, in quanto le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono applicarsi oltre le ipotesi espressamente previste. Insomma, un’autentica beffa per la categoria degli infermieri, già afflitta da tante criticità.

Il commento dell’esperto

“Ferme restando le autonome determinazioni dell’Agenzia – scrive sul Sole 24 Ore il giurista Stefano Simonetti, già componente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Fnopi -, si deve ritenere che questa volta il rigore interpretativo sia andato oltre la ragionevolezza, quando si insiste sul richiamo fatto dalla norma della legge di bilancio all’art. 47 del Ccnl del Comparto Sanità. La lettura contestualizzata del testo contrattuale, infatti, rivela che non esistono diverse tipologie di lavoro straordinario, perché l’unica clausola regolatrice è, appunto, l’art. 47. Ciò è confermato da quanto afferma il comma 6 dell’art. 44 il cui ultimo periodo precisa che ‘in caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario’, rinviando alla disciplina del successivo art. 47, anche perché altre clausole sulla materia non esistono. L’art. 44 regola l’istituto della reperibilità e non il lavoro straordinario effettuato in caso di chiamata, per il quale c’è un rinvio recettizio all’art. 47″.

Prosegue Simonetti: “Ancora più controversa è l’esclusione dello straordinario collegato a consultazioni elettorali, sia perché tale tipologia non è mai declinata nel contratto, sia perché è indiscutibile che il lavoro necessario per garantire il diritto di voto dei degenti non può certo essere considerato ‘fattore ordinario di programmazione del lavoro’. In buona sostanza, l’istituto normo-economico del lavoro straordinario ha una unicità di disciplina nel senso che il ‘lavoro straordinario’ è uno solo e appare ardita la costruzione semantica ipotizzata dall’Agenzia delle Entrate tra lavoro straordinario ‘ordinario’ e lavoro straordinario ‘straordinario’, un singolare ossimoro come ha commentato un sindacato”.

E ancora: “Appare nondimeno fuori contesto ritenere che le intenzioni del legislatore e la stessa ratio della agevolazione avessero voluto escludere talune forme di espletamento del lavoro straordinario. Quello di cui si sta parlando non è l’unico intervento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla tematica delle imposte sostitutive che il legislatore ha introdotto negli ultimi tempi in favore di particolari categorie di personale della sanità. Tali interventi sono sostanzialmente due: una aliquota del 15% sulle prestazioni aggiuntive e un’altra del 5% sullo straordinario. Almeno otto risultano essere le risposte riguardanti le due imposte sostitutive, tutte sostanzialmente razionali e condivisibili; ma quest’ultima del 27 ottobre è inaccettabile, sia per la evidente mancanza di sensibilità politica, sia per la dimostrata poca conoscenza del contratto collettivo”.

La reazione di Fials Milano e Cisl Fp

Non si sono fatte attendere le reazioni dei sindacati. Fials Lombardia, attravero una nota del segretario generale Roberto Gentile, parla di “decisione che grida vendetta e che colpisce nel vivo chi ha garantito la tenuta del sistema sanitario”, e chiede “una rettifica urgente dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e l’estensione della detassazione del 5% a tutto il comparto sanitario”.

Anche Cisl Fp chiede all’Agenzia delle Entrate di rettificare la Risposta n. 272/2025, sostenendo che l’imposta sostitutiva del 5% sullo straordinario degli infermieri deve valere anche per le ore di pronta disponibilità e per le prestazioni elettorali. Ciò sulla base dell’errata distinzione tra straordinario “ordinario” e straordinario “diverso”: il Ccnl Sanità definisce un unico istituto. “Non accettiamo che una prassi amministrativa riduca la portata di una norma di legge”, afferma il segretario generale Roberto Chierchia.

Redazione Nurse Times

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