Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 4 settembre 2014 n. 18678
È legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista anche se il numero di assenze non supera il periodo di “comporto”, cioè la somma dei giorni di malattia consentiti. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n.18678/2014, respingendo il ricorso di un dipendente di una società di materiale edile della provincia di Chieti che si assentava per malattia sempre a ridosso dei giorni di riposo o di turni sgraditi. Con le sue numerose assenze per malattia, a «macchia di leopardo» e agganciate ai giorni di riposo, aveva fornito «una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda»
L’uomo si appellava al fatto di non aver superato il numero di giornate di assenza consentite (il cosiddetto ‘periodo di comporto’). Ma per i giudici il licenziamento è comunque legittimo perché ha creato disagi all’azienda. Il lavorato, scrive la Corte, ha fornito “una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda”.
La Corte ha ribadito che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite delle assenze. E tuttavia sottolinea che in questo caso pesa di più lo scarso rendimento e le ricadute negative sull’organizzazione aziendale. Infatti, spiegano i giudici, le assenza comunicate all’ultimo momento hanno determinato difficoltà di trovare un sostituto considerando che si verificavano in coincidenza dei fine settimana o dei turni di notte.
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