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I nuovi strumenti per la sicurezza degli ambienti ospedalieri

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I nuovi strumenti per la sicurezza degli ambienti ospedalieri
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dlgs81-08

Con il termine sicurezza (dal latino “sine cura”: senza preoccupazione) si intende indicare ciò che è esente da pericoli. In particolare, per sicurezza sul lavoro si intende la situazione nella quale il lavoratore è posto nella condizione di lavorare senza esporsi al rischio di incidenti, ed in particolare il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti.

L’ Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a dotarsi di una specifica legislazione sul tema della tutela della sicurezza dei lavoratori. Le principali tappe storico-normative che hanno caratterizzato questo fenomeno sono le seguenti:

  • 1989 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;1930 Codice Penale;
  • 1942 Codice Civile;1948 Costituzione della Repubblica Italiana;
  • la Normativa degli anni ‘50;
  • legge 20 Maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), D. Lgs 626/94 Attuazione di direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori;
  • fino ad arrivare al D. Lgs 81/08 il quale ha mostrato fin da subito la sua lontananza dal passato.

Esso infatti, non solo prevedeva un’ampia abrogazione di tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (a partire dal D. lgs 626/94), ma soprattutto offriva una visione nuova e ampliata del concetto di tutela, ponendo al centro non il mero obiettivo finale della protezione assoluta dagli infortuni e dalle malattie professionali (traguardi comunque purtroppo ancora da raggiungere, in particolare per le malattie), ma la garanzia di posti di lavoro adeguati, mansioni da svolgere nel rispetto della persona, un’organizzazione del lavoro tesa al raggiungimento di condizioni diffuse e certe di benessere sul lavoro.

Con il Decreto Legislativo 81/2008 sono state introdotte nuove figure professionali, ciascuna con compiti e ruoli differenti, coinvolte nella prevenzione dei rischi lavorativi, nonché sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Esse sono:

  1. il datore di lavoro;
  2. il dirigente; il preposto; il lavoratore;
  3. R.L.S. “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
  4. S.P.P “ Servizio di Prevenzione e Protezione”;
  5. R.S.P.P. “Responsabile del servizio prevenzione e protezione”;
  6. A.S.P.P. “Addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
  7. Medico Competente.

Per poter individuare l’origine professionale delle malattie, e quindi trovare il modo per prevenirle, è importante partire dalla conoscenza dei rischi a cui il lavoratore è esposto nello svolgimento delle sue attività. In ospedale, infatti, si è esposti ad una molteplicità di rischi, intesi come la probabilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo. Tra essi ricordiamo: rischio fisico, chimico, genotossico, da radiazioni ionizzanti e non, legato alla movimentazione dei carichi, all’utilizzo dei videoterminali, elettrico, psicologico e da stress.

Strumenti utili per la prevenzione di tali rischi sono:

  • LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: definita come un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa volta a stabilire cosa può provocare lesioni o danni; se è possibile eliminare i pericoli, e in caso contrario, quali misure di prevenzione o di protezione devono essere messe in atto per controllare i rischi. La persona incaricata di effettuare la valutazione dei rischi può essere: il datore di lavoro; i dipendenti incaricati dal datore di lavoro; gli esaminatori o consulenti esterni, se non sussistono sul luogo di lavoro le competenze necessarie.
  • L’INFORMAZIONE: definita il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. È compito del datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevino un’adeguata informazione, la quale deve essere fornita prima che siano adibiti allo svolgimento delle proprie attività professionali, deve essere comprensibile, sistematica ed abituale; ed inoltre deve verificare che essa sia stata percepita e recepita correttamente.
  • LA FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  • L’ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
  • LA SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Da ciò si evince che con il Il D. lgs. 81/08 sono state rivoluzionate le logiche e i principi riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; passando da un sistema rigido prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione verso un sistema caratterizzato da aspetti gestionali, organizzativi e preventivi.

Infatti, la sicurezza sui luoghi di lavoro non è più vista solo in funzione di macchine/impianti o in funzione della rispondenza degli ambienti ai requisiti previsti dalle prescritte normative vigenti. Tutto il personale, anche se con ruoli e responsabilità diverse, partecipa in prima persona al perseguimento dell’obiettivo comune di innalzare i livelli di sicurezza nell’ambiente di lavoro cosicché anche i lavoratori, tradizionalmente considerati soggetti passivi da “tutelare”, hanno ora un ruolo attivo. Tale ruolo si esplica attraverso una partecipazione diretta all’ organizzazione del sistema della prevenzione aziendale.

Colgo l’opportunità per ricordare che, a mio avviso, la lotta al rischio deve essere condotta attraverso la collaborazione di tutte le parti interessate e che, per poterla efficacemente affrontare, occorre soprattutto una continua opera di sensibilizzazione (realizzata attraverso l’informazione, la formazione, l’istruzione e l’addestramento) che fonda le sue radici in una cultura di tipo partecipativo. E’ importante essere consapevoli che senza collaborazione reciproca, non può esservi sviluppo di nessuna forma di tutela. Sono sicura che attraverso questi nuovi strumenti di lavoro, si riuscirà a prevenire o comunque riconoscere situazioni di rischio (che devono immediatamente essere segnalate), e si riuscirà inoltre a promuovere abitudini corrette e atteggiamenti tali da garantire il più possibile l’incolumità degli stessi lavoratori e quella degli altri soggetti coinvolti nello svolgersi delle attività lavorative od extra lavorative, rendendo così gli ospedali luoghi più sicuri.

Massimo Randolfi

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