Con il parere CFL 212 l’Aran ha chiarito che i permessi studio di 150 ore per la frequenza dei corsi in modalità telematica sono consentiti solo se le lezioni modalità sincrone, ma non se sono registrate (asincrone), e quindi accessibili in qualsiasi momento della giornata.
L’articolo 62 dell’ultimo Ccnl comparto sanità (2019-2021), dedicato al diritto allo studio, prevede che “i permessi di 150 ore siano concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità̀ telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami”.
Nulla dice, però, tale disposizione del Ccnl sulla modalità telematica. Ed è proprio questo il nodo che il parere dell’Aran ha voluto sciogliere, stabilendo che:
– la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l’orario di lavoro;
– la fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.
Ma visto che molti corsi di studio post-laurea hanno come modalità di insegnamento le lezioni registrate, come possiamo ottenere le 150 ore di permesso?
Con il parere CFL 258 l’Aran ha chiarito che i dipendente iscritto a una facoltà telematica che preveda solo lezioni in modalità asincrona possono fruire di permessi studio (150 ore) per sostenere gli esami in presenza.
Nei programmi delle università telematiche, inoltre, si registra un’evoluzione dei programmi didattici offerti dai diversi enti formativi, per cui la didattica non consta più – e solamente – in un approccio teorico, ma sempre più frequentemente, ad esso si affianca un momento di apprendimento pratico e concreto tramite il tirocinio o gli stages.
Pertanto, qualora la frequenza di tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso, senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, si ritiene che nel monte ore indicato dall’articolo 62 del Ccnl possano rientrare anche le ore richieste per l’espletamento di detti tirocini. Resta impregiudicata, ovviamente, la preventiva valutazione da parte dell’amministrazione in ordine alle incompatibilità tra l’attività lavorativa del lavoratore-studente e l’attività da svolgere durante il tirocinio/stage.
Redazione Nurse Times
Articoli correlati
- Permessi per Legge 104: occhio al rischio licenziamento
- CCNL infermieri e professioni sanitarie: tutto ciò che c’è da sapere sui permessi retribuiti
- Coronavirus, permessi ex Legge 104, 18 giorni su Marzo e Aprile da riproporzionare in caso di part time
- Nuovo Ccnl: i permessi retribuiti del comparto sanità
- Permessi per allattamento al padre lavoratore: interviene il Consiglio di Stato
Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes
Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi
Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org
Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari
Lascia un commento