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Coronavirus, permessi ex Legge 104, 18 giorni su Marzo e Aprile da riproporzionare in caso di part time

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Coronavirus, permessi ex Legge 104, 18 giorni su Marzo e Aprile da riproporzionare in caso di part time
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Un po’ di luce sembra arrivata sulle modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 nella versione “allargata” contenuta nel Decreto “Cura Italia”. Nei giorni scorsi si sono espressi alcuni interpreti istituzionali, i quali hanno chiarito aspetti importanti sull’applicazione della disposizione.

L’articolo 24 del Dl 18/2020 ha incrementato di ulteriori 12 giorni i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nei mesi di marzo e aprile 2020.

Un primo dubbio riguardava la quantificazione dell’incremento, vale a dire se i 12 giorni erano riferiti a ciascuno dei mesi di marzo e aprile ovvero fossero riconosciuti per il bimestre.

In verità, a fronte di una diversa interpretazione della relazione tecnica al decreto rispetto a quella illustrativa, è arrivato il messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo scorso (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 marzo), il quale chiarisce che i permessi sono «6 + 12 per marzo e aprile». Nello stesso senso si è espresso anche l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puntualizzando anche che «i giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020». Se questa tesi può essere accolta per l’incremento dei 12 giorni, per i 3 giorni di permesso originariamente previsti dalla legge 104/1992 per ogni mese è sempre stato affermato il contrario.

Un altro aspetto riguardava la fruibilità a ore dell’aumento dei permessi previsto con il decreto 18/2020. In verità la norma in materia rimette alla contrattazione collettiva la disciplina di questa possibilità. É’ evidente che, in questo contesto, i contratti nulla prevedono per gli ulteriori 12 giorni ma si limitano a stabilire che gli ordinari 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in modalità oraria nel numero massimo di 18 ore mensili. Sia l’Inps che l’Ufficio della Presidenza del Consiglio, probabilmente spinti dal contesto, hanno abbracciato una tesi estensiva e, quindi, anche i 12 giorni sono fruibili a ore. Si ricorda che l’Aran, con il parere CFL11A, si è espressa negando la possibilità del frazionamento a minuti.

I due interpreti hanno riconosciuto la possibilità di fruire dell’incremento dei 12 giorni anche ai dipendenti che siano loro stessi disabili. Il decreto «Cura Italia» fa espresso riferimento ai permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, e, quindi, per il dipendente che assiste il disabile. I permessi per i lavoratori disabili sono contenuti nel comma 6 dello stesso articolo 33, ma questo comma rinvia al precedente comma 3. Da questo scaturisce la possibilità di fruire dell’incremento anche per il dipendente disabile.

Da ultimo è stato chiarito da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che l’incremento dei permessi segue le regole ordinarie.

Questo significa che se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato aveva diritto a moltiplicare i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite.

Questa posizione risulta confermata dall’Inps, con la circolare n. 45 del 25 marzo scorso. In quest’ultima, sempre in applicazioni delle disposizioni generali, viene ribadito che, in caso di part time, i permessi in questione, compresi i 12 giorni di incremento, vanno riprorporzionati se fruiti a ore ( non per il personale del comparto sanità che non fruisce di tale diritto ad ore ma solo a giorni ) ovvero anche nell’ipotesi di fruizione a giorni, ma solo nei casi di part time verticale o misto.

Ciro Maraniello

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