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Permessi per allattamento al padre lavoratore: interviene il Consiglio di Stato

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Respinte le ragioni dell’Inps. Ecco i casi in cui il papà si sostituisce alla mamma, anche se lei è casalinga.

II padre lavoratore ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento – entro l’anno di vita del bambino – in alcuni ben determinati e circoscritti casi: morte o grave malattia della madre, affidamento esclusivo al padre, madre lavoratrice non dipendente (autonoma o professionista), madre che rinuncia per iscritto ai permessi per travasarli sul marito. In questa logica, come si pone la madre donna casalinga? Dopo molti anni in cui è stato negato il diritto del padre, è intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza 4298/08), stabilendo che i casi in cui la madre “non sia lavoratrice dipendente” sono comprensivi anche del caso in cui svolga lavoro casalingo.

Da questa base l’Inps ha tratto la convinzione che tale diritto dovesse essere condizionato. In altre parole: va bene il diritto dell’uomo, ma solo se la madre ha un’oggettiva impossibilità di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc. Attività, peraltro, anche da documentare (esempio: documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili). Questa posizione non è però stata avallata dal ministero del Lavoro, che ha ribadito come l’Inps non debba chiedere alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno quindi reso necessario l’intervento del padre. Né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Conclusione? La richiesta dell’Inps di presentare, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso. Neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma, cioè le lavoratrici non dipendenti, rispetto a tutte le altre.

Va ricordato che i permessi hanno diversa durata a seconda del quotidiano orario di lavoro. Primo: sono di due ore se si lavora per almeno sei ore al giorno. Queste due ore devono essere contrattate con il datore di lavoro, ma di fatto è il genitore a scegliere. In linea di massima vengono scelte le prime due o le ultime due ore di lavoro, per evitare un andirivieni tra azienda e casa. Secondo: sono di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore. Terzo: se in azienda c’è l’asilo nido (oppure un asilo nido viciniore convenzionato), quelle indicate vengono dimezzate (o un’ora o due mezze ore). Quarto: se il parto è gemellare, le ore diventano quattro e due di esse possono essere richieste dal padre in concomitanza con le due della madre.

Redazione Nurse Times

Fonte: La Stampa

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