Un’ennesima conferma di come le attività domestico alberghiere e l’igiene dei pazienti non competano in alcun modo all’infermiere arriva dalla sentenza n. 395 del 2019 emessa dal Tribunale di Bologna
Ancora una volta i giudici ribadiscono come “le attività di igiene diretta sui pazienti, di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersivo e manuale degli strumenti comuni di sala non appartengano ed anzi siano totalmente estranee al Profilo Professionale dell’infermiere.
I giudici, nella sentenza, hanno inoltre citato la declaratoria contrattuale del C.C.N.L. di riferimento, la legge n° 25/2000 ed il Decreto n° 739 del 14-09-1994, specificando come l’infermiere debba “avvalersi per l’espletamento di tali funzioni, di personale di supporto.”
Tali mansioni spetterebbero dunque esclusivamente alle figure di supporto, riservando all’infermiere, definito come professionista intellettuale (art. 2229 c.c.) “che tale diventa a seguito di percorso universitario e laurea, le attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione.
Per i magistrati dunque il tanto amato (da alcuni colleghi) giro-letti, nulla avrebbe a che fare con la professione infermieristica. Un’attenta analisi della normativa e delle sentenze dell’ultimo ventennio sono state più volte citate, per tentare di convincere anche i più nostalgici amanti del rifacimento letti ad abbandonare la pala ed iniziare a denunciare il demansionamento.
Simone Gussoni
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