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Responsabilità medica nell’acquisizione e nella perfusione del plasma

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Coronavirus, studio svizzero: "Nessun beneficio dal plasma dei guariti"
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In caso di controversia, ipaziente non deve provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma. È, invece, l’ospedale a dover dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.

Il principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10592/2021.

“Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di un’emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma” spiega Chiara Di Lorenzo sul portale ufficiale di Fnomceo.

“È onere del secondo dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività. Ne consegue che qualora venga invocata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, al paziente spetterà allegare solo una la condotta inadempiente dell’ospedale” conclude Di Lorenzo.

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