Per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario in Italia il Decreto Bollette, in vigore dal maggio 2023, consente fino al 31 dicembre 2025, in deroga alle misure vigenti, l’esercizio temporaneo dell’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero. La bozza di intesa è stata inviata dal ministero della Salute alla Conferenza Stato-Regioni per l’eventuale approvazione. Di seguito le regole previste dal testo.
Articolo 1 – Le Regioni, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, dovranno individuare le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l’attività lavorativa nel territorio della Regione presso cui hanno fatto richiesta.
Presso ogni Regione dovrà quindi essere istituita una apposita Commissione composta da esperti della Regione, da un unico rappresentante indicato congiuntamente dagli Ordini provinciali competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato congiuntamente dagli Atenei con sede nella Regione interessata o dagli Atenei di riferimento, in relazione al corso di studi di riferimento. La composizione della Commissione potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità rilevate.
La Commissione avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell’istanza volta all’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari. L’attività istruttoria, svolta dalla Commissione, si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo al disciplina del procedimento amministrativo, con l’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego alla successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari. Gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie, entro i successivi 30 giorni, provvederanno ad iscrivere gli interessati negli elenchi speciali straordinari.
L’iscrizione nell’elenco speciale straordinario consente all’interessato di esercitare l’attività lavorativa nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, esclusivamente all’interno del territorio della Regione presso cui è istituita la Commissione, salvo diversi accordi tra le Regioni interessate.
Nel caso in cui più Regioni, qualora sussistano ragioni di opportunità, di economicità, nonché di efficienza dell’azione amministrativa, ritengano di costituire un’unica Commissione, la loro composizione può essere integrata con rappresentanti delle altre Regioni coinvolte. L’interessato potrà scegliere di esercitare temporaneamente l’attività professionale in una delle Regioni rappresentate nella Commissione stessa, previa iscrizione all’Ordine provinciale competente.
Articolo 2 – Sono istituiti presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie gli elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall’ordinamento italiano. Dovrà essere inoltre istituito presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche l’elenco speciale straordinario degli operatori socio-sanitari.
Negli elenchi speciali straordinari delle professioni sanitarie, in aggiunta alla qualifica professionale, potranno essere annotati i titoli delle specializzazioni mediche, odontoiatriche, dei veterinari, dei chimici, dei fisici, dei biologi, dei farmacisti e degli psicologi, eventualmente posseduti. L’iscrizione agli elenchi speciali straordinari sarà condizione per l’esercizio dell’attività lavorativa, in qualunque forma giuridica svolta.
Articolo 3 – Agli iscritti all’elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applicherà la medesima disciplina prevista dall’ordinamento per gli iscritti agli Ordini delle medesime professioni sanitarie in materia di sanzioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi, codice deontologico, obbligo di aggiornamento, iscrizione alla cassa previdenziale e obbligo di assicurazione.
Articolo 4 – Il contributo annuo per l’iscrizione all’elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie è pari alla tassa di iscrizione annua deliberata dall’assemblea per gli iscritti agli Ordini. L’onere annuo per l’iscrizione all’elenco speciale straordinario degli operatori di interesse sanitario è determinato dagli Ordini professionali di riferimento.
Articolo 5 – Per l’iscrizione agli elenchi speciali straordinari dovrà essere presentata apposita istanza alla Commissione regionale.
Per la presentazione dell’istanza, l’interessato deve:
a) possedere un titolo di studio/qualifica professionale sanitaria corrispondente, l’eventuale ulteriore titolo di specializzazione, nonché li certificato di iscrizione all’ordine professionale dello Stato di provenienza, ove previsto;
b) avere al residenza in Italia se cittadino di un Paese dell’Unione Europea, della Confederazione svizzera o nell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
c) conoscere la lingua italiana. La verifica della conoscenza della lingua italiana è svolta dall’Ordine professionale anche attraverso l’attestazione di apposita documentazione. Per la Provincia autonoma di Bolzano è richiesta al conoscenza della lingua italiana della lingua tedesca; per al Regione Valle d’Aosta è richiesta la conoscenza della lingua italiana o della lingua francese In relazione alla conoscenza della lingua italiana, si richiama al deroga prevista al riguardo dall’art. 25-bis del decreto legge del 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28/03/2022, n. 25, per l’esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima. Per tali operatori l’eventuale iscrizione all’elenco speciale straordinario prescinde dalla verifica della conoscenza della lingua italiana.
I documenti essenziali che dovranno essere prodotti unitamente all’istanza sono i seguenti:
a) se l’interessato ha conseguito la qualifica professionale sanitaria e l’eventuale ulteriore titolo di specializzazione in un Paese dell’Unione Europea, nella Confederazione svizzera o nell’Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), gli attestati di conformità di cui ala direttiva 2005/36/CE, rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine;
b) se l’interessato ha conseguito al qualifica professionale sanitaria e l’eventuale titolo di specializzazione ni un Paese extracomunitario, el dichiarazioni di valore rilasciate dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati conseguiti, che atestino, tra l’altro, che li soggetto richiedente è abilitato o che i titoli sono abilitanti all’esercizio della professione;
c) per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di altro istituto di protezione umanitaria è riconosciuta la qualifica espressamente certificata dal passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati (EQPR) ovvero deve essere presa in considerazione la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o dell’attività riferita agli operatori socio-sanitari. Tale documentazione deve essere accompagnata da traduzione dichiarata conforme al testo in lingua originale oppure giurata presso un tribunale italiano;
d) attestato di onorabilità professionale rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
e) attestazione di non esistenza di impedimento di tipo penale all’esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
f) una dichiarazione riguardante l’eventuale presentazione di istanza di riconoscimento della qualifica professionale sanitaria posseduta al Ministero della Salute, da annotarsi presso l’elenco speciale straordinario.
Per lo svolgimento temporaneo dell’attività lavorativa è necessario il permesso di soggiorno che consente l’esercizio di attività lavorativa. Nelle more del rilascio del predetto permesso, ai fini della presentazione della domanda per al successiva iscrizione agli elenchi speciali straordinari, è sufficiente il visto, se cittadino di un Paese extra Unione Europea.
Articolo 6 – Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute potrà essere valutata l’esperienza lavorativa maturata in Italia dall’interessato a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell’articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell’articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero da parte del Ministero della Salute determina al cancellazione dall’elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio-sanitari. Per li conseguimento ni Italia della qualifica professionale riferita ad un operatore socio-sanitario potrà essere valutata l’esperienza lavorativa maturata a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto.
Articolo 7 – Le Regioni che hanno rilasciato ai richiedenti una comunicazione o altra modalità di riscontro di esito positivo o hanno istituito un elenco per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa, individuano specifiche modalità operative per l’iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari di riferimento, previa acquisizione della loro specifica adesione.
Per le Regioni che non hanno istituito elenchi regionali o rilasciato comunicazioni di assenso, provvedono i datori di lavoro pubblici, privati e del terzo settore, che alla data di entrata in vigore della presente intesa si avvalgono di personale reclutato temporaneamente, ad inoltrare apposita comunicazione alla Commissione di riferimento per l’iscrizione degli stessi presso gli elenchi speciali straordinari.
L’obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari decorre dall’emanazione dei provvedimenti attuativi regionali e provinciali che dovranno essere assunti entro tre mesi dall’adozione della presente intesa.
Redazione Nurse Times
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