Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – l’ordinanza n. 5948 del 2025 – ha stabilito la legittimità del licenziamento di un lavoratore che aveva chiesto e ottenuto i permessi previsti dalla Legge 104 per assistere un famigliare disabile. Quest’ultimo, però, era stabilmente ospite di una Rsa, struttura che garantisce cure continuative e sorveglianza sanitaria h24.
Venuto a conoscenza della situazione, il datore di lavoro aveva contestato il comportamento del dipendente, che durante le giornate di permesso si era limitato a brevi visite, della durata di pochi minuti, all’anziano parente. E ritenendo che questo comportamento configurasse un abuso del diritto, lo aveva licenziato per giusta causa.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che in tali casi viene meno la ratio della Legge 104, consistente nel consentire al lavoratore di sopperire a bisogni assistenziali che altrimenti non troverebbero risposta. Nel caso specifico, la condotta del lavoratore è stata giudicata in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro.
I giudici hanno inoltre sottolineato come il ricorso ai permessi previsti dalla Legge 104, senza una reale necessità di assistenza, costituisca un’infrazione tale da legittimare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso. Si tratta di un orientamento già consolidato in giurispudenza: i permessi non sono fruibili quando la persona da assistere è già accudita in modo continuativo da un ente specializzato.
Redazione Nurse Times
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