La quota annuale di iscrizione all’Ordine degli infermieri è a carico del datore di lavoro, presso le cui strutture il dipendente infermiere lavora in regime di contratto di esclusività.
La struttura sanitaria deve anche sostenerne i costi di iscrizione. In altre parole, la tassa di iscrizione all’albo – obbligatoria e finalizzata all’esercizio professionale – grava sul datore di lavoro, in quanto gli infermieri sono da considerarsi dipendenti pubblici a tutti gli effetti, ed essendo anche tenuti all’iscrizione all’albo professionale, sarà quindi l’azienda sanitaria pubblica a dover fronteggiare i costi dell’iscrizione.
A stabilirlo è stata la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, dando ragione a 215 infermieri che avevano presentato un ricorso al tribunale di Pordenone attraverso il proprio sindacato Nursind.
L’iscrizione all’albo degli infermieri è subordinata al godimento dei diritti civili, al possesso del prescritto titolo ed all’abilitazione all’esercizio professionale in Italia. Inoltre occorre avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione di infermiere nella circoscrizione dell’Ordine.
Obbligo, quindi, di iscrizione all’albo e diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Pubblica amministrazione in cui l’infermiere lavora a tempo pieno e indeterminato, ma soprattutto in regime di esclusività.
- Corso Ecm (20,8 crediti) Fad gratuito per infermieri: “Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza nelle Rsa”
- Salute mentale: un giovane su tre convive con l’ansia
- Aeronautica Militare: concorso marescialli per infermieri (22 posti) e altri professionisti sanitari
- Sindrome post – terapia intensiva (PICS): quando la cura non finisce con la dimissione
- Sentenza storica a Novara: Rsa condannata a risarcire danno per lutto negato durante pandemia
Lascia un commento