La quota annuale di iscrizione all’Ordine degli infermieri è a carico del datore di lavoro, presso le cui strutture il dipendente infermiere lavora in regime di contratto di esclusività.
La struttura sanitaria deve anche sostenerne i costi di iscrizione. In altre parole, la tassa di iscrizione all’albo – obbligatoria e finalizzata all’esercizio professionale – grava sul datore di lavoro, in quanto gli infermieri sono da considerarsi dipendenti pubblici a tutti gli effetti, ed essendo anche tenuti all’iscrizione all’albo professionale, sarà quindi l’azienda sanitaria pubblica a dover fronteggiare i costi dell’iscrizione.
A stabilirlo è stata la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, dando ragione a 215 infermieri che avevano presentato un ricorso al tribunale di Pordenone attraverso il proprio sindacato Nursind.
L’iscrizione all’albo degli infermieri è subordinata al godimento dei diritti civili, al possesso del prescritto titolo ed all’abilitazione all’esercizio professionale in Italia. Inoltre occorre avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione di infermiere nella circoscrizione dell’Ordine.
Obbligo, quindi, di iscrizione all’albo e diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Pubblica amministrazione in cui l’infermiere lavora a tempo pieno e indeterminato, ma soprattutto in regime di esclusività.
- Diritto di critica in sanità: la Cassazione ridefinisce i confini tra denuncia e mobbing
- Rsa anziani: ancora nessun rinnovo del contratto Anaste
- Asl Cuneo 2: avviso pubblico per un posto da infermiere pediatrico
- Approvato l’aggiornamento del Codice Deontologico: nuove linee guida per la professione infermieristica
- Clamoroso errore al Policlinico Umberto I di Roma: scambiano i vetrini delle biopsie e rimuovono la mandibola a un paziente
Lascia un commento