INTRODOTTO LO “SCUDO PENALE” PER CHI SOMMINISTRA IL VACCINO E L’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO
Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata del 31 marzo 2021 ha approvato il decreto – legge che introduce “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”
Il testo, tra le altre cose, prevede due importanti novità: l’introduzione del c.d. “scudo penale” per gli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale e l’”obbligo” di vaccinazione per il personale medico e sanitario.
In particolare, il decreto – legge esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS- CoV.2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
La finalità della disposizioneè quella di introdurre uno scudo penale che circoscriva la responsabilità di chi somministra il vaccino alle ipotesi di una colpa grave, con un temperamento che terrà conto del rapporto tra mezzi e numero di pazienti, alla specializzazione del personale e alla volontarietà della prestazione.
Il decreto – legge contiene, inoltre, importantissime disposizioni per assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una particolareggiata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inosservanza. Più nel dettaglio, avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione diviene dunque “requisito essenziale“ per l’esercizio della professione e potrà essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
La disposizione prevede, dunque, una scrupolosa procedura di “accertamento vaccinale” di cui protagonisti sono gli Ordini Professionali, le Regioni e i datori di lavoro, competenti a verificare l’effettiva e avvenuta vaccinazione da parte di tutti gli operatori sanitari.
Per chi rifiuta, è previsto un periodo di sospensione (periodo che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021) dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ove possibile, il datore di lavoro potrà adibire il lavoratore a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate“. Tuttavia, quando l’assegnazione a diverse mansioni non risulterà possibile, per il periodo di sospensione previsto non sarà “dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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