Ad affermarlo è la sentenza della Corte di Cassazione 21631/17 con cui un medico è stato condannato per omissione d’atti d’ufficio.
“In tema di rifiuto di atti d’ufficio in ambito sanitario, esula da ogni preteso esercizio della discrezionalità tecnica il rifiuto di visitare il paziente ricoverato presso una casa di cura, agito nonostante le informazioni sulla progressiva ingravescenza – fino allo stato di letargia del degente – segnalate dal personale paramedico e sollecitate dagli stessi soggetti qualificati.”
È con questa sentenza depositata lo scorso 4 maggio, la n. 21631/17 della Corte di Cassazione, che un medico è stato condannato per omissione d’atti d’ufficio.
L’imputato, medico di guardia in servizio presso una casa di cura nel turno dalle 20:00 alle 07:00, non si recò a visitare un paziente, nonostante fosse stato sollecitato dal personale infermieristico presente. Paziente poi deceduto.
Perciò: in caso di urgenza e indifferibilità dell’atto sanitario, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente ravvisato dal personale infermieristico, il medico ha comunque l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente.
Che la dicitura “paramedico” nella suddetta sentenza sia a dir poco obbrobriosa… è un’altra storia.
Fonti: ilsole24ore, dirittoegiustizia.it
Immagini: Shutterstock, Pixabay
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