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Manovra approvata dal CdM: le novità in tema di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari

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Manovra approvata dal CdM: le novità in tema di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari
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Tra le novità contenute nella bozza di manovra approvata dal Consiglio dei ministri figura la modifica delle tariffe per gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Ssn e sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata o con iscrizione volontaria al Ssn attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale.

“Con riferimento alle notizie relative all’assistenza ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia – si legge in una nota del ministero della Salute – si precisa che la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all’iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

Chi ha diritto a iscriversi volontariamente al Ssn in base alla legislazione vigente:

– gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
– coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
– il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente);
– il personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al Ssr;
– dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
– stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
– genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008;
– tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

La bozza di manovra prevede una modifica delle regole relative a tre diverse fattispecie, già presenti nel vecchio ordinamento:

– per i cittadini stranieri, regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivo di studio, il controbuto passa dagli attuali 149 euro a 700 euro (+547%);
– per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro a 1.200 euro (+547%);
– per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Ssn il contributo era calcolato in ragione di un’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro e l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti ai 20.658,28 e fino al limite dei 51.645,69 euro, con un contributo che non poteva essere inferiore a 387,34 euro.

Si stima che in media il contributo pagato dai cittadini stranieri fino al 2022 fosse di circa 1.200 euro. La nuova norma prevede che il contributo salga a 2.000 euro (+66%). Va considerato che la spesa sanitaria pubblica pro-capite in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro. Il Governo stima maggiori entrate per 240 milioni, riguardanti circa 200mila persone.

Nessun esborso economico è invece previsto in manovra per tutti i cittadini extracomunitari che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Ssn, per i quali, dunque, non cambia nulla, Si tratta dei cittadini extracomunitari che:

– che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento (ad esempio colf o badanti con regolare contratto di lavoro);
– che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
– in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari;
– i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da zero a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Redazione Nurse Times

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