La nuovissima legge sull’omicidio stradale, approvata recentemente a furor di popolo e nata con le migliori intenzioni, forse per la fretta di soddisfare le richieste pressanti dell’opinione pubblica, grazie al “si” del Senato arrivato in data 2 marzo, diventa una legge destinata ad incidere – e pesantemente – anche sulla nostra attività professionale.
Al di là dell’evento casuale che può portare ad un omicidio stradale, e la legge NON include questa ipotesi (sovrapponendosi anche alle leggi che determinano l’omicidio colposo), tale normativa risulta forse troppo semplicistica.
Pensiamo ai mezzi di emergenza extra ospedaliera, tanto per fare un esempio: ambulanze guidate da volontari, auto infermieristiche, auto mediche etc…tutti mezzi che a guardare bene rischiano, per la loro stessa tipologia, in maniera drammaticamente aumentate, di fare incidenti e spesso NON per incoscienza di chi guida, ma proprio per la situazione di emergenza che prevede costanti violazioni (anche se fatte con un criterio che vuole essere “di sicurezza” delle norme di comportamento del codice della strada, con infrazioni di vario tipo: superamento dei limiti di velocità, superamento del rosso semaforico, guida contromano (capita anche in autostrada!) e via andare.
Nel 2014 sono stati 103 gli incidenti di mezzi di soccorso in Italia (fonte COeS www.asaps.it ) ed in mancanza di una revisione in un senso maggiormente garantista prevedo grosse modifiche nelle abitudini, negli organigrammi e nelle preoccupazioni di ciascun operatore alla guida.
Beninteso, alla base di tutto ci deve SEMPRE essere la SICUREZZA e la PRUDENZA, ma questo non deve inficiare un servizio già di per sè ai limiti di questi concetti. Ben vengano quindi le operazioni correttive della norma: che auspico avvengano in tempi brevi e lontano dal “furor di popolo”. Ben vengano procedure da adottare in ogni ambito:
- corsi di guida sicura per chi guida in emergenza
- revisioni di tali corsi ogni due anni almeno
- professionalizzazione di chi si trovi alla guida di mezzi di emergenza
- divieto di svolgere attività di guida in emergenza dopo turni di lavoro di oltre 8 ore
- evitare che i tempi di guida al mezzo di soccorso e di una eventuale attività lavorativa primaria o secondaria superino le 12 ore
- evitare sovrapposizione di attività lavorative diverse se l’attività di guida di mezzo di soccorso dovesse essere svolta di notte (permettendo a chi guida di potere dormire se non coinvolto in attività di guida
- controllo di alcolemia e dosaggio di droghe a sorpresa
Forse con questi parametri (in Italia un po’ utopistici, ma strano che non si prendano in considerazione in uno stato che fa leggi di “omicidio stradale”) le cose sarebbero REALMENTE più sicure e chi guida mezzi di soccorso, unico, grande, vero responsabile della guida (e spesso coautore del soccorso) si troverebbe meglio.
Piccola riflessione a riguardo: chi guida un mezzo di emergenza (auto medica, auto infermieristica, ambulanza, etc…) la nuova legge sull’omicidio stradale va ad incidere anche nel nostro quotidiano. Ricordo che l’articolo 177 NON tutela completamente chi guida, poichè il riferimento principe è sempre l’articolo 1 del CdS ovvero il concetto di SICUREZZA. Inoltre in Italia la patente professionale NON è prevista.
Ecco il reato di omicidio stradale secondo la nuova legge:
- OMICIDIO STRADALE. L’omicidio stradale colposo diventa reato ed è graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
- LESIONI STRADALI. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
- CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
- FUGA CONDUCENTE. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente non è conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole.
Paolo Formentini
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