Attenzione alla strada che percorrete da casa vostra fino al posto di lavoro: se vi succede un incidente fuori dal percorso abituale, il datore di lavoro non è tenuto a coprirvi per il vostro infortunio. E può licenziarvi se, in conseguenza dell’incidente, superate il periodo massimo di malattia previsto dal contratto (quello che tecnicamente viene definito il “periodo di comporto”). Quest’ultimo non è altro che il limite massimo di giorni di malattia che un dipendente può fare in un determinato arco di tempo (per ogni categoria di lavoratori, viene stabilito dal contratto collettivo).
Dunque, se il dipendente supera il numero massimo di giorni di malattia di cui può godere in quel periodo di tempo, può essere licenziato.
Inoltre, l’incidente non può considerarsi come avvenuto nel tratto tra casa e posto di lavoro quando avviene al di fuori del normale percorso che il dipendente compie regolarmente per raggiungere la propria azienda. Di conseguenza, non può essere applicato il diritto del lavoratore di conservare il posto fino alla sua piena guarigione.
Per i giudici di Cassazione [1] il licenziamento, in questi casi, è legittimo: è il dipendente, con libera scelta, a uscire dal normale percorso tra casa e lavoro e quindi l’incidente non ha niente a che fare con l’azienda.
La legge [2] precisa che il licenziamento per il cosiddetto “superamento del periodo di comporto” rientra nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo.
L’unico modo per conservare il posto è, dunque, dimostrare che le assenze per malattia siano dovute a un incidente che il dipendente ha subìto durante il tragitto per andare al lavoro: tecnicamente si parla di “infortunio in itinere”. In questo caso, per il lavoratore scatta la copertura assicurativa.
Non c’è invece alcuna copertura se l’incidente accade al di fuori del tradizionale percorso tra casa e lavoro.
Quindi, se il dipendente sceglie una strada diversa, si accolla il rischio di infortunio e, nel caso di superamento del periodo di comporto, il licenziamento è legittimo.
[1] Cass. sent. n. 1.458 del 22.01.2013.
[2] L. n. 92 del 2012.
Fonte: laleggepertutti.it
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