MILANO- Riammessa in servizio dal Tribunale no, ma ripagata degli stipendi non versati per 8 mesi si: per la prima volta in materia, il Tribunale del Lavoro di Milano annulla il provvedimento con cui una cooperativa sociale , in base alle regole sui lavoratori della sanità, da febbraio aveva messo in aspettativa non retribuita l’infermiera di una residenza per anziani che aveva rifiutato la vaccinazione anti-Covid.
E’ vero – premette la sentenza – che il lavoratore socio-sanitario che non si vaccini diventa, in quanto potenziale maggior veicolo di diffusione del contagio, «inidoneo temporaneamente a svolgere la prestazione lavorativa tipica di un contatto con soggetti fragili», come gli anziani più esposti agli effetti del Covid. E questa è la ragione per la quale il giudice Antonio Lombardi non riammette in servizio l’infermiera.
“Ma la sospensione senza retribuzione è l’extrema ratio”, e dunque “c’è un preciso onere del datore di lavoro di verificare l’esistenza di posizioni lavorative alternative”: insomma di “mansioni equivalenti o inferiori” che, “astrattamente assegnabili al lavoratore “, da un lato siano ”compatibili con la tutela della salute nell’ambiente di lavoro”, e dall’altro possano “preservare la condizione occupazionale e retributiva”. Nel caso in questione, invece, il datore di lavoro non ha esplorato questa possibilità. E dunque l’infermiera, assistita dall’avvocato Mauro Sandri, deve riavere gli stipendi arretrati.
Fonte: Corrieredellasera
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