Home Infermieri Normative Indennità di turno e la pioggia di rimborsi all’orizzonte!
Normative

Indennità di turno e la pioggia di rimborsi all’orizzonte!

Condividi
Pagamento quota annuale albo e sentenza della Cassazione: facciamo chiarezza!
Condividi

 

Corte di Cassazione

Viene definita indennità di turno una fattispecie integrativa del sistema di prestazione lavorativa  prevista da alcuni contratti collettivi con la finalità di compensare il lavoratore per il disagio subito nello svolgere la propria attività lavorativa a turni regolari periodici.

Di norma l’indennità di turno consiste in una percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria che si differenzia a seconda se il turno cade in ore diurne o notturne.

Qualche giorno fa la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21225/2015 sanciva che ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 268/1987, al lavoratore spetta la maggiorazione del 20% per il lavoro svolto di domenica, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativi non fruiti.

La norma svolge una funzione retributiva-corrispettiva e non anche risarcitoria, ma comunque al lavoratore spetta il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, liquidati ex art. 1226 c.c. Si affermava che “corrisponde ad una nozione di comune esperienza che l’attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio“.

In queste ore ulteriore sentenza favorevole al lavoratore: per gli Ermellini l’INDENNITA’ DI TURNO va ristorata pecuniariamente per i gironi di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti debito orario giornaliero. Fermo restando alla condizione secondo la quale l’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

La controversia giuridica nasce nel momento in cui dei dipendenti, pubblici, operanti su cinque giorni a settimana, chiedevano competenze d’indennità allo scoccare del sesto giorno in quanto quest’ultimo coincidente con la giornata di riposo. Praticamente le giornate di assenza dal servizio per riposo compensativo (sesto giorno dopo i cinque di fila già lavorati) erano così contemplate, ossia , con la corresponsione dell’indennità per i dipendenti  in relazione alle giornate di assenza dal servizio per riposo compensativo, inteso sia come “sesto giorno” non lavorato, sia come riposo spettante per i minuti lavorati eccedenti “il debito orario teorico giornaliero

La Cassazione in merito precisa che  “in base al contratto collettivo della sanità, l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità del servizio (è il caso del lavoro in turni). I tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di otto ore ciascuno. Ne consegue che in questo caso l’orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l’orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore. Ne consegue che i lavoratori turnisti maturano il diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in più. Da tale ricostruzione dell’organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata “di non lavoro“.

Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle ventiquattro ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile. Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato.

E la Corte precisa ancora come “la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. Unica eccezione è quella in cui l’assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all’orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi”. Ragione per cui “non si può condividere allora la ricostruzione della Corte territoriale che qualifica come giornata di riposo compensativo quella del sabato non lavorato per effetto della diversa distribuzione dell’orario di lavoro su cinque invece che su sei giorni lavorativi”. Così la Corte ha rigettato la domanda relativa al pagamento dell’indennità di turno per il sesto giorno e ha condannato l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell’indennità di turno per i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti il debito orario giornaliero, oltre accessori nei termini di cui alla sentenza di primo grado”. (Civile Sent. Sez. L Num. 24439 Anno 2015)

CALABRESE Michele

Bibliografia e sitografia:

www.cortedicassazione.it

www.StudioCataldi.it

www.studiocassone.it

www.quotidianosanita.it

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati