I titolari di rapporto di collaborazione, anche non abituale, sono tenuti a presentare la domanda d’iscrizione solamente nei casi di:
- prima iscrizione all’Ente;
- variazione dei dati del committente con il quale è stato stipulato il
contratto di collaborazione.
Inoltre, contrariamente ai titolari di Partita IVA, gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI non sono tenuti a comunicare, in forma alcuna, la cessazione del rapporto di collaborazione.
La contribuzione IVS complessivamente dovuta è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dal committente.
Il presupposto affinché sorga l’obbligo in capo al committente è l’erogazione del
compenso al collaboratore per l’attività svolta.
A tale compenso deve essere applicata l’aliquota tempo per tempo vigente.
L’invio della dichiarazione dei compensi e il versamento dei contributi avviene previa trattenuta della quota a carico del collaboratore in busta paga o nel documento fiscale emesso.
Il committente, in qualità di responsabile degli adempimenti contributi e dichiarativi, deve effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta, comprensiva sia della quota a carico del collaboratore (pari a 1/3 dell’aliquota IVS dovuta) sia della propria (pari a 2/3 dell’aliquota IVS dovuta) entro il 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.
Le modalità di recupero della quota a carico del collaboratore, nei casi di tardiva regolarizzazione, dovranno essere concordate tra lavoratore e committente. Il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra committente e collaboratore (circolare ENPAPI n.5 del 2013).
Redazione NurseTimes
Fonte: Enpapi.it
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