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Decreto Dignità: come cambiano i contratti a tempo determinato

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Decreto Dignità: come cambiano i contratti a tempo determinato
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Ecco le modifiche apportate dalle “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

A partire dal 14 luglio 2018, ai nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, ai rinnovi e alle proroghe di quelli in corso a tale data si dovranno applicare le nuove regole previste dal Decreto n. 87/2018, il c.d. Decreto Dignità (“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”).

Prima di analizzare le varie modifiche apportate da tale decreto, si ricorda che, salvo i rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 giorni, i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe devono essere stipulati con atto scritto specificandone il termine.

La nuova disciplina ha previsto che la durata del primo contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi. Alla scadenza dei primi 12 mesi il datore di lavoro potrà decidere di rinnovare o prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi massimo, ma è d’obbligo specificarne la motivazione.

Il Decreto, a tal proposito, ammette due tipologie di causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori; esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. L’obbligo di tali motivazioni è da escludersi per i contratti di attività stagionale che mantengono la loro specifica disciplina.

Un’ulteriore modifica è stata introdotta in merito alle proroghe, scende infatti da 5 a 4 il numero massimo delle stesse. La violazione della norma in questione comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato (dalla quinta proroga). In linea generale, il limite massimo di durata dei rapporti a tempo determinato diventa di 24 mesi anziché 36 compresi i rinnovi e le proroghe. La nuova normativa ha inoltre stabilito un termine più lungo per l’impugnazione: il lavoratore potrà agire non più entro 120 giorni, ma entro 180 giorni dalla cessazione pena la decadenza.

Infine, il costo del rinnovo di un contratto a tempo determinato è più alto poiché i datori di lavoro devono versare, oltre al contributo addizionale Naspi già previsto e pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile previdenziale utile, un ulteriore contributo dello 0,50% per ogni rinnovo. Va precisato che le disposizioni del Decreto non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Volendo schematizzare, le principali novità in materia di lavoro, introdotte nei primi tre articoli del decreto, riguardano la durata e l’obbligo delle causali nei contratti a termine, a eccezione dei contratti stagionali, e l’indennità di licenziamento ingiustificato. In particolare:

  • scende da 3 a 2 anni la durata massima del contratto a termine;
  • è ridotto da 5 a 4 il numero possibile di rinnovi;
  • vengono reintrodotte le causali per i contratti di durata superiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) e per i rinnovi (fino a un massimo di 4);
  • sono esclusi dalla disciplina sulle causali i contratti stagionali;
  • è innalzato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza per l’impugnazione;
  • le novità introdotte si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 87 del 2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore;
  • l’indennità di licenziamento ingiustificato introdotta dal c.d. Job act per il lavoratore con contratto stabile ma senza art. 18 st. lav., passa da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, a un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità;
  • il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto anche in somministrazione.

 

Giuseppe Papagni

 

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