Il d.d.l. Gelli sulla responsabilità professionale del personale sanitario, dopo l’ok delle commissioni parlamentari, è sbarcato ieri in aula a Montecitorio per l’avvio dell’esame.
I primi due articoli del disegno di legge si occupano in generale del diritto alla salute, sancendo che la sicurezza delle cure ne rappresenta un aspetto costitutivo fondamentale e che la sua garanzia può essere affidata dalle Regioni al Difensore civico. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere adito dai cittadini per segnalare delle disfunzioni del sistema sanitario.
A tal proposito rileva anche la proposta, contenuta nell’articolo 3, di istituire un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, il quale dovrebbe raccogliere i dati regionali in materia di errori sanitari e di contenzioso al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare adeguatamente il personale.
In materia di responsabilità civile, il d.d.l. Gelli istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina. È invece prevista la responsabilità extracontrattuale per il sanitario (non libero professionista) che svolge la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale.
Il d.d.l. non dimentica di occuparsi di buone pratiche clinico–assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste.
Con riferimento particolare alle linee guida, si prevede, poi, che le stesse siano pubblicate per i vari settori di specializzazione entro due anni e che vengano aggiornate periodicamente.
Un importante articolo del disegno di legge sulla responsabilità medica è, poi, quello dedicato alla rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dei dipendenti.
Sebbene si tratti di una previsione che ha avuto poca rilevanza nel dibattito che in materia si è sollevato tra gli operatori del settore, in realtà la questione della rivalsa è tutt’altro che marginale.
Soprattutto in ragione del sistema di autoassicurazione adottato negli ultimi anni da diverse Regioni e della tendenza di altre a prevedere franchigie che arrivano addirittura sino a 500.000 euro.
Riprendendo quanto già stabilito dalla legislazione in materia, l’articolo 9 del d.d.l. Gelli si apre con la precisazione che l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Il d.d.l., però, utilizza in maniera dubbia il verbo “può” invece che il verbo “deve” e, soprattutto, non si spinge sino al punto di fare chiarezza sul concetto di colpa grave, facendosi per ora sfuggire l’occasione di rendere più efficace la normativa.
Nonostante ciò, in materia di rivalsa il disegno di legge ha il pregio di far chiarezza su alcuni (forse ancora pochi) aspetti procedurali e, soprattutto, quello di sancire la possibilità per il professionista di difendersi, riconoscendogli il diritto di essere portato a conoscenza mediante comunicazione formale dell’instaurazione del giudizio risarcitorio nei casi in cui egli non sia direttamente convenuto.
Un altro aspetto rilevante del d.d.l. Gelli è quello relativo alla responsabilità penale.
Nel testo, infatti, si propone l’inserimento, nel codice penale, dell’articolo 590-ter, volto a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che cagiona la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa dal rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida
Il disegno di legge sbarcato in aula prevede, poi, l’obbligo di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di assicurazione. Tale obbligo è ribadito anche in capo ai liberi professionisti ed esteso alle ipotesi di libera professione intramuraria o svolta tramite telemedicina. Per coloro che operano in aziende del servizio sanitario nazionale, invece, l’obbligo vige solo con riferimento all’azione di rivalsa.
In materia assicurativa vengono poi dettate disposizioni sulla trasparenza e il controllo dell’Ivass e si prevede la possibilità, per i danneggiati, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento.
Altre previsioni riguardano il tema della trasparenza circa la documentazione clinica del paziente, il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi prima dell’avvio di qualunque procedimento e l’istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
Il testo si occupa, infine, della nomina dei consulenti tecnici, di ufficio o di parte, e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria e prevede la possibilità che le sue disposizioni si applichino anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Michele CALABRESE
Bibliografia e Sitografia:
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