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CCNL in pillole: come cambiano i Fondi nel nuovo contratto sanità del comparto

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Nuovo CCNL in pillole: come cambiano i Fondi nel nuovo contratto sanità del comparto
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Ritorna il nostro appuntamento con l’approfondimento sul nuovo contratto che interessa migliaia di infermieri, Oss e gli altri operatori sanitari. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione INFERMIERI – NORMATIVE. Oggi parleremo dei Fondi aziendali (art. 101 – 102 – 103).

Con il CCNL Sanità 2019-2021 sono introdotti due tipi di “fondi”. Vediamo in sintesi alcuni passaggi salienti.

1) Il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

A decorrere dall’annualità 2023, è istituito il nuovo “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”(cfr. art. 102 CCNL), costituito, in un unico importo, dalle seguenti risorse:

  1. risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21/5/2018 tra cui quelle:
    • destinate alle indennità di incarico nonché all’indennità di coordinamento;
    • destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell’art. 32 comma 5 a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell’art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
    • destinate alla corresponsione dell’indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
  2. risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all’art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell’art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
  3. risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Tale importo sarà stabilmente incrementato mediante importi annuali di altre risorse (esempio, importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall’anno successivo a quello di cessazione – cfr. art. 102 CCNL)

Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell’art. 1 comma 612 della Legge di bilancio 2022 e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. 

Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate:

a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all’art. 36;

b) ai differenziali economici di professionalità di cui all’art. 19;

c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell’applicazione dell’Art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell’Art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa).

d) alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;

e) all’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 99, comma 3, lett. c);

f) alla indennità professionale specifica di cui all’art. 108.

Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103, comma 10, CCNL Sanità 2019-2021).

2) Il Fondo premialità e condizioni di lavoro

A decorrere dall’annualità 2023, è istituito il nuovo “Fondo premialità e condizioni di lavoro”, costituito, in prima applicazione, dalle seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di alcune risorse di cui all’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali);

b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto di alcune quote di cui all’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).

Le risorse di questo fondo sono annualmente destinate a:a) compensi di lavoro straordinario di cui all’art. 47 (Lavoro straordinario);b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X – CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);

c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale;

d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art. 89 (Welfare integrativo);

e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).

L’importo di questo fondo è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell’articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

Anche questo fondo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, come precisato al comma 5 dell’art. 103.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della Legge di bilancio 2022, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili di anno in anno, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.

Inoltre, sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo Confronto regionale, della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell’indennità di pronto soccorso ai sensi dell’art. 107, comma 4 (Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.

Redazione NurseTimes

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