Inizia la nostra rubrica dedicata al nuovo CCNL, con approfondimenti, trattando specifici temi di interesse per tutti i lavoratori del comparto sanità. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione INFERMIERI – NORMATIVE. Oggi parleremo dei termini di preavviso
In tutti i casi in cui l’ultimo contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso da parte del datore di lavoro, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Per anzianità deve intendersi quella maturata presso l’Azienda o Ente in cui si verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da un’altra amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini su descritti è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità (penale) pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica nessuna delle indennità (penali) descritte in precedenza.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito come previsto dall’art. 49 comma 11 del nuovo contratto, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
(Art. 49 comma 11). Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero.
Redazione NurseTimes
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