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Le novità del nuovo CCNL per gli infermieri: modalità di attribuzione, requisiti e revoca degli incarichi

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Continua la nostra rubrica dedicata al nuovo CCNL, con approfondimenti, trattando specifici temi di interesse per tutti i lavoratori del comparto sanità. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione INFERMIERI – NORMATIVE. Parleremo della modalità di attribuzione, requisiti e revoca degli incarichi

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, in relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:

a) per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari:

  • a1) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base;
  • a2) l’incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

Requisiti:

  • Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  • Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
  • Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale

Al personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari:

a) Per il personale neoassunto e per il personale non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è attribuito un incarico di funzione professionale di complessità base;

b) Alla maturazione dei requisiti è conferibile un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media o elevata. Ferme restando le valutazioni annuali di performance individuale positive nell’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, il requisito richiesto, salvo quanto previsto nell’art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi) per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, è il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;
  • per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell’ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.

Modalità di attribuzione degli incarichi per le Aziende Sanitarie

Le Aziende e gli Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6 comma 3, lett. d) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento e revoca degli incarichi. Le Aziende e gli Enti provvedono altresì alla descrizione di ciascun incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base, alla definizione dei criteri selettivi. I criteri selettivi vengono riportati nell’avviso di selezione.

Nella selezione deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all’esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull’anzianità di servizio.

Nell’ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.

Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall’Azienda o Ente in base alle risultanze della selezione tra le domande di partecipazione (con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base), con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

Gli incarichi di funzione del personale della presente area sono finanziati con le risorse del fondo di cui all’art. 102 (Fondo Incarichi).

Revoca degli incarichi

Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilità. In tal caso, le ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l’art. 44 commi 6 e 7 (vedi articolo NurseTimes “Servizio di pronta disponibilità”).

Gli incarichi di funzione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base, possono essere rinnovati previa valutazione positiva al termine dell’incarico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Qualora, al termine dell’incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista (per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari), con l’esclusione degli incarichi di funzione professionale di base l’attribuzione di un incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell’anno di mancato rinnovo dell’incarico di complessità media ed elevata e per quello di complessità base nell’anno della valutazione negativa.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell’incarico, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base, per effetto:

a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell’art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);

b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari la garanzia del solo incarico professionale di complessità base.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell’anno di revoca dell’incarico.

Qualora l’Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell’atto aziendale, debba revocare l’incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell’area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell’indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell’incarico revocato; il personale con incarico di funzione professionale di base eserciterà l’incarico nell’ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione.

Qualora il dipendente, appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, già titolare di incarico di funzione di complessità media o elevata, per effetto della relativa revoca ritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessità base, viene garantita la parte fissa dell’indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell’incarico revocato fino alla naturale scadenza dell’incarico precedentemente assegnato.

Qualora il dipendente, appartenente all’area degli operatori e all’area degli assistenti, già titolare di incarico di funzione professionale, per effetto della revoca non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni annuali di performance individuale positive nell’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell’area nel quale è inquadrato, a valere sul fondo di cui all’art. 102 (Fondo incarichi).

Nel computo dei 15 anni rientra l’incarico di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

Redazione NurseTimes

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