E’ giunta nella notte di ieri la tanto attesa firma del contratto del comparto sanità. Il rinnovo viene firmato da CGIL – CISL – UIL – Nursing Up – Fials – Nursind.
Ecco le principali novità:
Arriva il ruolo contrattuale sanitario
Istituita l’area autonoma per gli infermieri e professioni sanitarie con un alveo proprio contrattuale. Si tratta di un ruolo distinto, quello sanitario a loro dedicato, rispetto agli altri ruoli nei quali confluisce il resto del personale, che sono il ruolo socio sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, della ricerca sanitaria e supporto alla ricerca. Un primo e fondamentale passo verso un sempre più caratterizzato ed autonomo alveo di contrattazione.
Cancellate le vecchie categorie, ora si parla di aree
Vengono superate le vecchie categorie. Il personale ex D/DS transita nella nuova area Professionisti Sanitari e funzionari, quello ex “C”, transita nell’Area degli Assistenti, quello ex B/BS transita nell’area degli operatori e così via. In totale le aree sono cinque: professionisti sanitari e funzionari, assistenti, operatori e personale di supporto.
Le aziende potranno utilizzare le progressioni verticali per portare alcuni dipendenti all’area superiore, (ferma la presenza di certi requisiti) e che potrà riguardare tutte le aree sottostanti rispetto a quella degli infermieri e delle professioni sanitarie.
Gli incarichi dureranno 5 anni e sono di tre tipologie: base, media ed elevata complessità. Tra questi trovano riconoscimento gli incarichi di esperto, specialista, coordinamento, le posizioni organizzative, ecc.
Le indennità relative agli incarichi di media ed elevata complessità, sono state integrate. In ogni ruolo possono essere attribuiti i seguenti incarichi: incarico di posizione, per il solo personale inquadrato in area elevata qualificazione. Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nelle aree dei professionisti della salute e funzionari, incarico di funzione professionale, per il personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.
Gli incarichi di organizzazione e professionali attribuiti con il vecchio contratto e non ancora scaduti, o quelli riconosciuti in virtù di una procedura già avviata alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL 2019/21, sono collocati, con il medesimo valore già attribuito, all’interno delle nuove fasce (media e/o elevata complessità), senza necessità di ripetere alcuna procedura.
Arriva l’incarico di base per tutti gli infermieri e per le professioni sanitarie
A tutti gli infermieri e le altre professioni sanitarie viene riconosciuto, automaticamente e senza selezioni, un incarico di base, che coincide con le funzioni che svolge quotidianamente (simile, per struttura, a quello dei medici), composto da una parte fissa, e da una variabile.
Anche il personale delle aree sottostanti potrà ottenere un incarico di base, ma non automaticamente e solo in presenza di specifici requisiti, tra i quali almeno 10 anni di servizio.
Ne deriva un meccanismo di formale riconoscimento, funzioni valorizzanti la qualità e l’assistenza, che è stato deciso di estendere anche ad altre categorie di operatori del comparto sanitario, seppur con alcune limitazioni, e solo al verificarsi dei presupposti temporali e qualitativi specificati (tempo minimo di anzianità, valutazione positiva-assenza di provvedimenti di demerito etc).
I percorsi di master con titolo legittimamente rilasciato dalle università “sono tutti validi”, ferma la coerenza con le funzioni specialistiche da esercitare
Si applica la legge n 43/2006, scompare l’elenco dei 91 Master individuati dall’Osservatorio Nazionale Professioni Sanitarie previsti dall’attuale contratto.
Cancellate le fasce economiche, ora ci sono i differenziali: 1 differenziale in più per il personale dell’area professioni sanitarie
Con questo contratto, vengono introdotti i differenziali economici di stipendio, che subentrano alle ex fasce economiche. Al personale dell’area professioni sanitarie e funzionari, è stato riconosciuto un differenziale in più rispetto a quello delle altre aree, per compensare temporaneamente il fatto che, tale personale, ritrovandosi nell’area più alta (eccezione per quella di elevata qualificazione che è soggetta a norme speciali), non può beneficiare della mobilità verticale, se non di quella legata all’attribuzione degli incarichi.
Mobilità: finalmente una norma organica, un programma valido su tutto il territorio nazionale, che dovrebbe dare impulso ai trasferimenti da e verso ogni regione italiana
Arriva finalmente la mobilità: ogni anno gli enti sanitari dovranno mettere a bando i posti disponibili per i trasferimenti, e dovranno privilegiare, tra le domande ricevute quelle per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per l’assistenza dei figli minori o inabili, dei genitori etc. etc. Tante famiglie potranno ricongiungersi.
Turni opposti per genitori entrambi turnisti: le aziende agevoleranno la funzione genitoriale
E’ passata, la norma che agevola la funzione genitoriale e introduce una priorità nell’impiego flessibile dei genitori di figli minori che lavorano e che sono entrambi turnisti, consentendo ai medesimi, ove non ostino particolari ragioni organizzative, lo svolgimento di turni di servizio opposti.
Festività infrasettimanali, arriva la norma che supera i contenziosi: riconosciuto contrattualmente il diritto al personale turnista, che non dovrà più ricorrere ai tribunali per ottenerlo
Perfezionata la norma che riconosce i festivi infrasettimanali anche al personale turnista. In sostanza è stato deciso di applicare in via generale, i contenuti della famosa Sentenza di Cassazione a beneficio anche del personale turnista.
Il nuovo contratto introduce l’area elevata qualificazione
Ma al momento è vuota, come già accaduto per gli altri comparti.
Chi vince un concorso presso un’altra amministrazione del ssn avrà diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per tutto il periodo della prova
Chi vince un concorso pubblico avrà diritto di conservare il vecchio impiego per tutta la durata del periodo di prova.
Turni di pronta disponibilità: passano da un massimo di sei a sette
Il numero massimo di turni di pronta disponibilità passa a 7 al mese.
Nelle situazioni di elevata complessità , le aziende potranno aumentare di ulteriori tre minuti i tempi per la vestizione e passaggio di consegne.
Tre minuti in più, a disposizione per la contrattazione integrativa in relazione ai tempi di vestizione ed alle consegne.
Indennità di specificità infermieristica
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all’allegata Tabella H.
Indennità per il pronto soccorso
Per il pronto soccorso, come previsto dalla legge 234/2021, una nuova indennità. Si inizia con 40 Euro in più al mese a titolo di anticipazione, che potrà arrivare, a conguaglio, fino a 100 euro.
Quella già esistente, invece (art. 86 comma 6 del contratto vigente), di malattie infettive, terapie sub intensive e servizi di nefrologia e dialisi e pronto soccorso, viene estesa anche alle unità operative/servizi di emergenza/urgenza.
Anche i turnisti potranno beneficiare dei permessi “ad ore” della legge 104
Il personale interessato dovrà effettuare una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente.
Indennità tutela del malato e promozione della salute
Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui all’allegata Tabella I.
Il lavoro straordinario va pagato, in alternativa può essere recuperato nei modi previsti dal contratto
Finalmente viene previsto che le aziende sanitarie debbano pagare il lavoro straordinario, salvo che il dipendente non chieda il recupero o che opti per la banca delle ore. Fino ad ora non vi era norma che lo prevedesse, e gli enti lasciavano accumulare centinaia di ore di straordinario non pagate.
Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L’indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell’Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro 2,55 lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ordinario sviluppo del turno. L’attività prestata dal personale in orario notturno e/o in giorno festivo, anche infrasettimanale, dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 106 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo), alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
c) l’applicazione dell’art. 48 (Banca delle ore).
6. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)
7. Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall’1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all’art. 86, commi 3, 4, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.
Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
- Personale del ruolo sanitario e sociosanitario delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5 euro
- Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto: 1,50 euro
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione.
4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell’art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi.
6. Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall’1 gennaio 2023, l’art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l’art. 87 e l’art. 88 del contratto 21.5.2018.
Incremento Fondi
- A decorrere dall’1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018.
- Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell’intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all’incremento delle fasce disposto dall’art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le cadenze ivi
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali
Adecorreredall’annualità2023,èistituitoilnuovo“Fondoincarichi,progressioni economiche e indennità professionali” (vedi art. 102).
Profili professionali del ruolo sanitario
Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico.
Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica
Professioni tecnico sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico.
Professione sanitaria della riabilitazione: Logopedista, Ortottista, Terapista, della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Massaggiatore non vedente, Educatore professionale, Podologo.
Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.
Per le attribuzioni del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio agli specifici decreti del ministero della Sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti nonché agli specifici codici deontologici, ove esistenti. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell’ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore; collaborano all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all’interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche l’attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Requisiti per l’accesso: laurea abilitante alla specifica professione come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
In allegato il contratto, e le tabelle incrementali.
Redazione NurseTImes
Le posizioni dei vari sindacati firmatari:
Allegati
Redazione NurseTimes
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