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Autista soccorritore: osservazioni sul disegno di legge

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Autista soccorritore: osservazioni sul disegno di legge
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Proponiamo un contributo a cura di Marco Torriani, già relatore presso REAS Montichiari 2017 per Ipasvi Brescia.

In merito al Disegno di legge sul riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore pongo alcune osservazioni “pro emendamenti”, rifacendomi anche a precedenti contributi pubblicati su questo pirtale in tema di riforma del soccorso sanitario e pubblico.

Riconoscimento o istituzione della figura dell’autista soccorritore? È d’obbligo l’istituzione per profilo, in quanto ad oggi, dal punto di vista normativo, la professione non esiste, e nulla appunto è stato fatto dal 1992, quando fu istituito il Servizio di emergenza sanitaria. Si vuole stare al passo coi tempi, come già accade in altri Stati europei. Bene, ma se dovessimo stare al passo in Europa, questo Ddl andrebbe rivisto con una lungimiranza almeno trentennale. Dalla lettura si nota invece una soluzione temporanea. Dobbiamo essere europei in Italia. A questo assunto si rifanno le osservazioni che seguono.

Il corso di formazione: una professione nasce, cresce, si perfeziona ed evolve nella scuola, non in un corso. Vale anche per le professioni infermieristiche e mediche del soccorso sanitario. Non si può svilire un’intenzione di spessore quale l’istituzione di una figura professionale (deputata a un servizio pubblico mission critical), mediante un atto costituzionale dello Stato cui compete la potestà legislativa, attraverso un corso di formazione. Dalla lettura si evincono organizzazione didattica, materie di insegnamento e tirocinio: termini, funzioni e attività proprie dell’istituzione scolastica di ogni ordine e grado.

Ci si vuole avvalere di enti pubblici accreditati preposti alle attività di soccorso per lo svolgimento dell’attività formativa: disponiamo di istituti formativi professionali e accademici senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Non sono necessarie altre parti. L’esonero previsto per coloro che hanno all’attivo 2mila ore di servizio depone per una sanatoria che poi si mostra carente per allineamento. Va organizzato un canale formativo di allineamento, inserito nel percorso scolastico abilitante. Parlare di attestato di qualifica, riduce il valore dell’intenzione: il diploma abilitante è dovuto.

La norma che regolamenta struttura e dotazioni dei mezzi di soccorso andrebbe rivista sostanzialmente. Pertanto, citare un dettaglio tecnico per l’attività di guida, riferendosi solo a una parziale caratteristica, denota una non sinergia riformatrice globale del settore del soccorso pubblico (safety, security, ergonomia, fattore umano, ecc.). Centrale operativa 118 era ed è da sostituire con Centrale operativa di soccorso sanitario o di emergenza sanitaria. Fu un errore, nel 1992, identificare un ente con un numero telefonico (che si è ripresentato tra 118/112 ai giorni nostri, generando enorme confusione). Laddove vi sia la citazione del numero telefonico 118, essa va sostituita con la definizione di Servizio di emergenza sanitaria.

Si prevede un passaggio a una figura professionale strutturata in enti pubblici, abbandonando quindi il ricorso a strutture convenzionate (associazioni/enti di volontariato). I tempi sono maturi da molto, ma occorre prelevare dal mondo del volontariato la risorsa umana che si trova in attesa di primo impiego e in possesso di requisiti scolastici superiori (non inferiori alla scuola secondaria di secondo grado), in modo da avere professionisti culturalmente preparati. Il requisito del titolo di scuola secondaria di primo grado è oggi ormai superato come accesso nel mondo del lavoro e dovrebbe esserlo anche nell’ambito della pubblica amministrazione dei servizi alla persona.

Si richiede cultura di livello superiore e una predisposizione d’indirizzo al settore lavorativo, per cui quel percorso scolastico abilitante licenzierà un professionista con un titolo di studio per l’esercizio della professione, dopo aver sostenuto il relativo esame di abilitazione. La durata della scuola di formazione dovrebbe essere triennale, comprendendo sessioni teoriche, di pratica e di tirocinio (vedi vari esempi di soccorritore professionale europeo), con prove d’esame programmate. Le attività di tirocinio, rifacendosi ai principi introduttivi, dovranno essere svolti a livello trasversale: se la figura professionale oggetto del Ddl deve essere tecnico-sanitaria di soccorso, per come si evince da tutto il testo, la formazione scolastica-professionale-accademica e il tirocinio avranno come docenza la professionalità del soccorso tecnico urgente, del soccorso sanitario e della pubblica sicurezza (di cui possediamo notevole risorsa senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica).

La formazione post-diploma deve svolgersi in ambito di scuola di formazione, come del resto anche l’aggiornamento periodico obbligatorio. La valutazione psicofisica è da effettuare prima dell’ammissione alla scuola (secondo criteri e buone prassi in uso presso enti istituzionali del soccorso pubblico). E non sarà un attestato, bensì un diploma, a essere rilasciato al termine del superamento delle prove. L’esame finale, anche se svolto a livello regionale, dovrà prevedere una commissione con il rappresentante del Miur, del ministero della Salute e del ministero dell’Interno (Dipartimento Soccorso pubblico e di pubblica sicurezza). Più che un registro regionale, è ormai d’obbligo l’inserimento nell’Albo delle professioni tecnico-sanitarie con l’inquadramento giuridico ed economico-contrattuale.

In conclusione, al di là della presa in carico istituzionale del tema, permane la modalità di colmare un vuoto, attuando soluzioni basate sul momento anziché predisporre testi di riforma funzionali e strutturali calati nella realtà globale della nazione. Tutti gli enti cardine del soccorso pubblico ne hanno urgente necessità.

Marco Torriani

ALLEGATO: Testo del Ddl

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