Aggredire verbalmente il personale di pronto soccorso è interruzione di pubblico servizio. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19853/21 del 19 maggio. L’aggressore aveva in prima istanza presentato ricorso, ma ha perso ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
Il soggetto, in particolare, era stato protagonista di una aggressione verbale, con tanto di minacce di violenza fisica, al personale sanitario di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione di un ospedale pugliese. Questo avrebbe causato una perdita di tempo rilevante tra le normali attività di emergenza e accettazione. L’uomo, infatti, era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di interruzione di pubblico servizio. Tuttavia, l’uomo aveva voluto presentare ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente e illogicamente escluso che la condotta tenuta dall’imputato avesse causato l’interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell’ufficio.
Ma il tutto si è concluso con la sonora e definitiva condanna dell’uomo. I giudici della Suprema Corte hanno infatti ritenuto il ricorso inammissibile.
Bisogna prendere atto come con il primo motivo del suo atto di impugnazione il ricorrente si sia sostanzialmente limitato a riproporre le medesime argomentazioni già rappresentate con il proprio atto di appello. I giudici hanno, inoltre, sottolineato come la condotta aggressiva e violenta posta in essere dal Bisignano all’interno del pronto soccorso – così come descritta dal medico all’indirizzo del quale quelle minacciose e violente iniziative erano state tenute, e riscontrate dal filmato registrato da una videocamere posta all’interno dei locali – fosse durata per un considerevole periodo, tra la mezz’ora e l’ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto.
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