Riceviamo e pubblichiamo un contributo editoriale del dott. Carlo Pisaniello vice presidente AADI
Commento a Cassazione sez. Lavoro n. 06291 del 10 marzo 2017
Il referto del medico aziendale non è sufficiente a dimostrare l’inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni: proprie, pertanto non scatta il licenziamento del lavoratore che manifesta solo un singolo episodio di vertigini.
E’ il datore di lavoro che ha l’onere di provare, come fatto costitutivo di recesso, che il dipendente è sul serio affetto dalla «sindrome vertiginosa».
La Corte di Appello di Cagliari ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dall’azienda al lavoratore e la condannava a reintegrarlo entro tre giorni, o in mancanza, a versargli un indennizzo pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e a corrispondergli la somma di € 1.214,00 oltre oneri e accessori di legge.
La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione; con il primo motivo lamenta che la scelta della Corte territoriale di considerare l’allegazione della certificazione di inidoneità fisica alle mansioni redatta dal medico aziendale di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 626/94 – tempus regict actus -, non soddisfacente l’onere della prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e che pertanto la corte avrebbe violato i criteri di cui all’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 della legge 604/1966.
Con il secondo motivo, lamenta che la corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la prova in giudizio della sussistenza di un fatto, deve ritenersi raggiunta a i sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove concorrano delle presunzioni gravi, precise e concordanti e che, nel caso in esame erano indubbiamente rispondenti e idonee a far ritenere comprovata la prova della sindrome vertiginosa del lavoratore, tale da comportare la sua inidoneità alle mansioni di manutentore elettrico che lavora in quota.
La Suprema Corte dal canto suo esprime i seguenti motivi;
Riguardo alla violazione di legge e alla pronunzia in merito agli elementi probatori, già motivatamente vagliati dalla corte territoriale, come è noto, tale attività è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.
Pertanto, qualora il ricorrente denunci in sede di legittimità l’omessa o errata valutazione di prove, ha l’onere di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire al giudice di arrivare a una diversa pronunzia e a una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Il giudizio della corte di merito perviene alle giuste conclusioni riguardo alla considerazione che a fronte di un singolo episodio di crisi vertiginosa, la società non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, di deliberare come fatto costitutivo del licenziamento che il lavoratore era veramente affetto da sindrome vertiginosa e che questa era la causa di sopravvenuta inidoneità permanente al lavoro, poiché tale circostanza non poteva essere contestata attraverso il referto del medico aziendale, neppure supportato da una richiesta di consulenza tecnica che potesse confermare indetto referto.
Ed invero sulla rilevanza del certificato del medico aziendale, si osserva che gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità ne escludono la natura di prova, in particolare quando il lavoratore abbia espressamente contestato il fatto – si veda Cass. n. 3095/08, in cui viene sottolineata la sindacabilità da parte del giudice di merito del giudizio espresso dal medico aziendale anche nel caso in cui tale giudizio non sia stato impugnato in via amm.va dal lavoratore ai sensi del D.lgs. 626/94; la mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare il detto giudizio in sede di impugnazione del licenziamento essendo appunto rimesso al sindacato sulla correttezza del giudizio -.
Pertanto il ricorso è rigettato con condanna al pagamento delle spese di giudizio alla parte ricorrente.
La Suprema Corte ha ritenuto le giustificazioni datoriali sul recesso del dipendente non meritevoli di accoglimento, soprattutto riguardo al fatto che un singolo episodio di vertigine non poteva giustificare il licenziamento, talché, persino il certificato redatto dal medico aziendale era del tutto inconsistente per motivare tale scelta, poiché non sufficiente a dimostrare la reale situazione clinica del lavoratore.
Dott. Carlo Pisaniello
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