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Ddl liste d’attesa: gli emendamenti presentati dalla maggioranza in Senato

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In Commissione Sanità al Senato sono stati presentati gli emendamenti al Disegno di legge sulle liste d’attesa. Di seguito alcune delle proposte di modifica presentate dalla maggioranza.

1.11 (Murelli, Minasi) e 1.12 (Zullo, Satta, Leonardi, Berrino) – Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentita l’Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogeni per la redazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.

1.30 (Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi) – Qualora sia rilevata una scopertura delle dotazioni organiche superiore al 15 per cento dei posti previsti per singola disciplina, profilo professionale medico, le aziende del Servizio sanitario nazionale, esperita infruttuosamente ogni altra iniziativa di potenziamento dell’offerta sanitaria istituzionale in area di ricovero e per la specialistica ambulatoriale, ivi compresa l’attività di reclutamento di risorse umane, possono acquisire la disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive da parte del personale medico in rapporto non esclusivo. La deroga di cui al comma 6-bis può essere autorizzata per un periodo non superare a 12 mesi e, comunque, limitatamente al periodo di scopertura della dotazione organica rilevata nella relativa disciplina.

5.0.2 (Ternullo, Silvestro) – All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 164-bis è inserito il seguente: “164-ter: Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale ai fini dell’indispensabile raggiungimento dell’obiettivo di abbattimento delle liste d’attesa, in deroga a quanto previsto all’ultimo periodo del comma 164-bis, le amministrazioni di cui al primo ed al secondo periodo del citato comma 164-bis, nel trattenere in servizio, su istanza degli interessati, il personale di cui al predetto comma, in deroga ai limiti previsti, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, possono valutare e mantenere i già conferiti incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale, per coloro i quali svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia”.

5.0.11 (Occhiuto, Ternullo) – Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, del Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, al fine di prevedere che il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), del medesimo comma 5, non può essere inferiore a 180.000 euro.

6.0.5 (Zullo, Satta, Berrino, Russo) – Verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, gli enti del Ssn possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d’attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Gli enti del Ssn potranno inoltre conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d’attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

6.0.15 (Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Satta, Mancini) – Per i laureati in Farmacia e Farmacia industriale abilitati all’esercizio della professione di farmacista è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente sanitario farmacista del Servizio sanitario nazionale.

8.0.3 (Russo, Liris, Pogliese, Bucalo, Sallemi) – Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del ministero della Salute, per l’anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all’incentivazione dell’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

11.0.14 (Murelli, Marti, Minasi) – A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l’innovatività di cui alla determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco n. 1535/2017, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con specifico riferimento al valore terapeutico aggiunto e al bisogno terapeutico insoddisfatto.

Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l’accesso precoce all’Aifa a seguito della presentazione della domanda presso l’Ema per l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Committee for Medicinal Products for Human Use (Chmp) abbia adottato il relativo parere.

In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce l’Aifa adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l’indicazione del regime di fornitura del farmaco. Il nuovo farmaco o l’estensione dell’indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l’accesso precoce è automaticamente inserito nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un periodo di trentasei mesi non rinnovabili che decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In caso di estensione dell’indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco il prezzo è liberamente determinato dall’azienda produttrice.

Con provvedimento dell’Aifa, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all’anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall’espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall’azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta, giorni le aziende farmaceutiche interessate dal provvedimento provvedono a corrispondere l’importo dovuto.

Redazione Nurse Times

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