Le responsabilità civile e penale degli operatori dell’emergenza sanitaria extra-ospedaliera sono notevoli, con ripercussioni rilevanti da un punto di vista giuridico.
L’infermiere della centrale operativa 118 è il primo contatto ed è il primo anello della catena di emergenza. Più delle volte l’utente si rapporta con lui per poter pianificare e inviare il mezzo più idoneo, nella struttura più adatta alle esigenze del paziente.
La legge quadro del Soccorso Sanitario al di fuori delle mura Ospedaliere trova la sua ratio con il
D.P.R. del 27 marzo 1992. In questo provvedimento, difatti, viene disegnata la struttura portante del sistema di emergenza sanitaria avente, ex art. 1, “carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale”.
Di base possiamo riconoscere nella colpa l’elemento soggettivo di eventuali reati commessi nello svolgimento di un soccorso extraospedaliero. L’art. 43c.p. è certamente uno degli elementi caratterizzanti le condotte delittuose nel più vasto ambito medico-sanitario. Il delitto può assumere carattere:
- doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione
- preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
- colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
Delitti ipotizzabili per l’infermiere in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio divengono:
- Omissione di denuncia 361 362 c.p.
- Falsità ideologica in atti pubblici 479 493 c.p.
- Rivelazione di segreto d’ufficio 326 c.p.
- Rifiuto di atti d’ufficio; 328 c.p.
- omicidio preterintenzionale 584 (Intervento che, effettuato senza consenso dell’assistito, ne ha causato il decesso a prescindere da errori dell’infermiere)
- Lesione personale dolosa 582 (Intervento dell’infermiere, intrinsecamente lesivo dell’assistito, a esito fausto, ma effettuato senza il consenso della persona consapevole delle proprie condizioni e capace di prendere decisioni.)
- Violenza privata 610 (Intervento dell’infermiere contro la volontà dell’assistito)
- omicidio colposo 589 (Errore – o omissione – dell’infermiere nella prestazione professionale, che abbia causato il decesso dell’assistito)
- lesione personale colposa 590 (Errore – o omissione – dell’infermiere nella prestazione professionale, che abbia causato lesioni personali a carico dell’assistito)
- Omissione di denuncia (Mancata segnalazione all’autorità giudiziaria di reati perseguibili d’ufficio venuti a conoscenza dell’infermiere, quando rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio)
- Falsità ideologica in atti pubblici (Falsa attestazione in documentazione sanitaria redatta dall’infermiere nell’ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni o di pubblico servizio 479 493)
Negligenza, imprudenza o imperizia. In poche parole: colpa generica.
Partiamo dalla negligenza, da intendersi come “una trascuratezza in rapporto ad una regola che prescrive di attivarsi in qualche modo”. Esempio in tal senso può ravvisarsi nella mancata chiamata alla centrale operativa 118 da parte del team leader o di altro membro d’equipaggio, al fine di portare a conoscenza il personale tecnico e sanitario delle condizioni del paziente in carico e ricevere comunicazione circa la destinazione ospedaliera capace di offrire allo stesso le cure più idonee.
Si ha imprudenza quando “la regola cautelare richiede di astenersi dall’agire, ovvero di agire osservando determinati accorgimenti, mentre in realtà il soggetto agisce in luogo d’astenersi, ovvero agisce senza le debite cautele”. Le ipotesi sono connesse alla valutazione della sicurezza della scena, primo elemento di ogni servizio di soccorso, cosi come emerge dai protocolli delle singole centrali operative, al fine di garantire la piena sicurezza dell’equipaggio del mezzo di soccorso di base.
Infine l’imperizia, che “racchiude in sé sia la negligenza che l’imprudenza, ma con riguardo ad attività cosiddette ‘qualificate’, che richiedono cioè particolari cognizioni tecnico-professionali”. Per un soccorritore è questo il profilo di colpa generica più sensibile, poiché dipendente dalle nozioni acquisite nei corsi propedeutici . Gli esempi non mancano: compressioni toraciche esterne eseguite non sul punto di repere, errato utilizzo dei presidi di mobilizzazione, ecc.
La colpa generica, come già emerso in parte sopra, nel settore del soccorso extraospedaliero è contigua alla colpa specifica, ossia la colpa derivante dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Se nell’ambito propriamente medico l’influenza, l’utilità ed i limiti delle linee guida e dei protocolli clinici sono ancora oggetto di accesa discussione, dobbiamo invece sottolineare la centralità dei protocolli operativi per l’attività di soccorso. Questi divengono strumento valutativo durante il servizio in urgenza e parametro per determinare il corretto svolgimento di ogni intervento.
Una sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV 13 febbraio 2002 n. 2865 afferma che Il responsabile del Servizio 118 (coordinatore/referente) risponde penalmente:
- Culpa in eligendo (scelta e adozione di protocolli e linee guida)
- Culpa in custodiendo (aggiornamento progressivo delle nozioni contenute nelle linee guida e protocolli)
- Culpa in vigilando (controllo sull’osservanza da parte degli Operatori delle linee guida e protocolli).
Il Responsabile risponde in virtù di quei poteri riconosciuti per legge dallo Stato e dall’Amministrazione della Struttura sanitaria in cui opera (Pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.)
CALABRESE Michele
Bibliografia e Sitografia:
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