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Sentenza del Tribunale di Brindisi: l’infermiere non può fare l’OSS!

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Una chiara ipotesi di demansionamento illegittimo. Vietata, per il lavoro pubblico, dall’articolo 52 del decreto legislativo numero 165/2001.

È così che il Tribunale di Brindisi, con la sentenza numero 1306/2017 (VEDI) definisce l’incancrenita consuetudine, tipica degli ospedali italiani, di costringere gli infermieri a svolgere sistematicamente funzioni da OSS.

Con tale provvedimento, una ASL del brindisino è stata condannata a risarcire il danno cagionato a un’infermiera dipendente. Il motivo? Ella era chiamata a svolgere quotidianamente “mansioni” tipiche del personale di supporto OSS e perciò estranee alla sua qualifica professionale. Già: estranee!

Nell’emettere la sentenza, il Tribunale ha effettuato una netta distinzione tra le due figure professionali (collocandole esattamente all’interno dell’ordinamento giuridico), per poi chiarire che, pur in assenza di una vera e propria gerarchia, l’infermiere svolge delle “mansioni” maggiormente qualificate. Diverse e superiori a quelle dell’OSS.

Ma il divieto di demansionamento, in ambito sanitario… conosce delle eccezioni?

La risposta è sì. Ed è su queste eccezioni che sia aziende pubbliche sia private, purtroppo, hanno studiato nel tempo vari ed efficaci espedienti, sempre più subdoli, per risparmiare sonori quattrini; non assumendo personale di supporto OSS, sminuendo la professionalità infermieristica e relegandola, di fatto, a mera esecutrice di tutto quanto possibile immaginabile in sanità. Tutto ciò in nome di queste fantomatiche “eccezioni”, giustificate anche dal vecchio e obbrobrioso art. 49 del codice deontologico degli infermieri e che diventano, ineluttabilmente, la quotidianità.

Laddove l’impiego del lavoratore in mansioni inferiori sia di breve durata, abbia carattere occasionale e consenta, comunque, l’espletamento in modo prevalente e assorbente delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, infatti, il demansionamento è consentito. Pardon, tollerato.

Esistono perciò dei confini ben delineati? Sì. E li spiega, oramai da tempo immemore, il presidente dell’associazione AADI Mauro Di Fresco: “Il demansionamento infermieristico è lo svolgimento di mansioni inferiori, risarcibili quando queste diventano continue (cioè svolte tutti i giorni), prevalenti (cioè occupano la maggior parte del tempo che invece dovrebbe essere dedicato dall’infermiere per un altro tipo di assistenza), e strutturate (cioè che diventano normale routine lavorativa).”

Nel caso specifico è stato appurato come nell’intero nosocomio il personale OSS fosse palesemente carente e,  addirittura, nel reparto della ricorrente, fosse del tutto assente.

Ciò aveva portato il direttore dell’Unità Operativa a specificare, in una nota trasmessa agli atti, come in assenza di Operatori Socio Sanitari il personale infermieristico si trovasse costretto  ad assolvere tutte le necessità igienico-domestico-alberghiere dei pazienti ricoverati. Sistematicamente. Così come emerso anche dalle prove testimoniali raccolte. E ciò è illegittimo!

Insomma, per il Tribunale di Brindisi, nel caso specifico, non sussistevano affatto le condizioni per poter considerare legittima un’eccezione al divieto di demansionamento.

PERCHÉ L’ASSENZA DEL PERSONALE DI SUPPORTO NEI NOSTRI OSPEDALI… È ILLEGITTIMA! Dovremmo farcene una ragione. Farlo notare. Segnalare. Smettere di calpestarci e di giustificare chi ci sfrutta in nome di parole vuote ed esasperate come “missione”, “olismo”, “lavoro d’equipe” ed altri concetti studiati ad arte per far rimanere la categoria degli infermieri ben ancorata al proprio passato “sguatteristico”.

Che poi, senza alcuna vergogna e senza il benché minimo ritegno, le nostre Università addestrino le nuove leve al demansionamento per abituarli al loro futuro da “factotum” sanitari (VEDI), è un altro lungo discorso…

Meditate, colleghi… e magari, già che ci siete, denunciate!

Alessio Biondino

Fonti: Sentenza numero 1306/2017, www.StudioCataldi.it

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