Di seguito un approfondimento a cura di Veganok che fa chiarezza in merito al tema delle diciture apposte sulle etichette.
Ti sarà capitato di trovare in etichetta, anche su prodotti vegan, la dicitura “può contenere tracce di…”, in riferimento a latte, uova e altri allergeni, spesso di origine animale. Siamo quindi di fronte a prodotti compatibili con lo stile di vita vegan o no? Un argomento complesso, che rischia di generare molta confusione e sul quale, con questa piccola guida, vogliamo fare un po’ di chiarezza.
Cominciamo col dire che, escludendo la questione legata al packaging, si considerano vegan i prodotti privi di qualsiasi derivato animale, sia parlando di ingredienti che di additivi. Un discorso a parte va fatto per i prodotti che presentano la dicitura “può contenere tracce di…”, che effettivamente si possono considerare vegan: vediamo perché.
L’espressione “può contenere tracce di…” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza anche…” si riferisce alla possibilità di contaminazioni involontarie (cross contamination) con un determinato allergene. Questa dicitura non riguarda gli ingredienti usati volontariamente nella formulazione del prodotto, ma indica solo che in fase di stoccaggio, trasporto o lavorazione, è possibile che si verifichi una minima contaminazione. Del resto è plausibile che un prodotto vegan sia realizzato su linee di produzione in cui si lavorano (in momenti diversi) anche referenze con ingredienti animali. Un esempio su tutti: gli stabilimenti di prodotti dolciari o da forno.
La dicitura deve essere inserita sul packaging del prodotto per legge, al fine di tutelare il soggetto allergico che può avere una reazione grave scatenata da allergeni come latte, uova, molluschi, crostacei, soia, frumento, frutta a guscio, senape, arachidi, eccetera. Ogni volta che il produttore non può escludere una contaminazione accidentale, deve indicarlo. Ma un conto sono gli ingredienti, un conto sono le tracce. I residui, infatti, non sono considerati come ingredienti, secondo l’art. 2, comma 2, lettera f) del Regolamento Ue n. 1169/2011).
Il punto è dunque creare uno standard e codici condivisi per chiarire in maniera inequivocabile questa distinzione: quali sono le caratteristiche che rendono un prodotto “vegan”? Diverse associazioni hanno lavorato due anni per definire uno standard vegan riconosciuto a livello europeo. Un progetto grande e necessario, che ha visto la collaborazione tra Veganok, Vegan Society e altre realtà associative europee rigorosamente vegan, come Associazione Vegani Italiani Onlus e Vegetik Belgio, e ha portato alla definizione di linee guida ufficiali consultabili sulla pagina Veganstandard.eu.
Relativamente alle “tracce di…” o cross contamination è stata fornita dal gruppo di lavoro una linea guida inequivocabile: la denominazione serve al consumatore allergico, non a quello vegano, che opera sul cibo una scelta etica e può accettare una cross contamination.
Redazione Nurse Times
Fonte: Veganok
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