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Oss e terapia farmacologica: quando la vigilanza diventa un tema di responsabilità

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La corretta somministrazione dei farmaci resta in capo all’infermiere, mentre all’oss possono essere attribuiti solo compiti di supporto e assistenza.

Un contestato episodio avvenuto in una comunità di tipo C riporta al centro un tema delicato e ricorrente nella cronaca sanitaria: fino a che punto può spingersi il ruolo dell’operatore socio-sanitario (oss) nella gestione della terapia farmacologica di una persona non autosufficiente? Il nodo, ancora una volta, riguarda la distinzione tra assistenza, supporto e atti propri della professione infermieristica. 

Il profilo dell’infermiere è definito dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739, che individua la figura professionale come responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Il decreto precisa inoltre che l’assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale ed educativa, e che tra le principali funzioni rientrano la prevenzione, l’assistenza ai malati e ai disabili e l’educazione sanitaria. 

Su questo punto la Fnopi è stata negli anni molto chiara: l’infermiere pianifica, supervisiona e verifica, mantenendo la responsabilità del processo assistenziale, mentre l’impiego del personale di supporto può avvenire solo entro confini ben definiti e coerenti con il profilo professionale. La stessa Federazione distingue tra “delega” e “attribuzione” di compiti, sottolineando che non è possibile trasferire ad altri la responsabilità diretta del processo infermieristico, né competenze che richiedono formazione specifica. 

Per quanto riguarda l’oss, l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 prevede che, su indicazione del personale preposto, l’operatore possa aiutare la corretta assunzione dei farmaci prescritti. La formulazione è importante: si parla di supporto all’assunzione, non di somministrazione autonoma della terapia. Anche la Fnopi, in un chiarimento pubblico del 2018, ribadisce che l’oss non può somministrare terapie farmacologiche al paziente, potendo invece aiutare nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nell’uso di dispositivi medicali semplici

Da qui nasce il punto più delicato del caso: se a un oss viene contestato di non aver vigilato sull’assunzione della terapia, la valutazione non può essere automatica. Occorre infatti distinguere tra un semplice compito materiale di supporto, eventualmente assegnato nell’ambito dell’organizzazione del servizio, e un’attività che invece richiede piena titolarità e supervisione professionale dell’infermiere. In altri termini, la responsabilità va letta alla luce del contesto operativo, delle procedure interne e del livello di autonomia riconosciuto al personale presente. Questa è una conclusione che si ricava dal quadro normativo e dalle indicazioni Fnopi, più che da una regola unica valida in ogni struttura. 

Il tema assume rilievo anche sotto il profilo penale. L’articolo 348 del Codice penale, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Il riferimento non va usato in modo meccanico per qualsiasi irregolarità organizzativa, ma resta centrale quando un soggetto compie atti riservati a una professione sanitaria senza averne titolo. 

Nella pratica assistenziale, soprattutto in contesti residenziali e comunitari, il confine tra “aiuto” e “somministrazione” può diventare sottile. Proprio per questo le strutture dovrebbero adottare procedure chiare, istruzioni scritte, ruoli definiti e supervisione effettiva, così da evitare sovrapposizioni di mansioni e zone grigie che possono esporre sia gli operatori sia gli ospiti a rischi clinici e giuridici. Questa esigenza è coerente con il modello delineato dal profilo infermieristico e con l’impostazione dell’Accordo del 2001 sull’oss

Nel caso contestato, quindi, la domanda corretta non è solo “l’oss ha vigilato oppure no”, ma anche: chi aveva assegnato il compito, con quali indicazioni, con quale grado di supervisione e in quale organizzazione assistenziale? È da queste risposte che dipende la valutazione della responsabilità, mentre la semplice presenza dell’oss non basta, da sola, a trasformarlo nel garante della terapia. 

Il punto, in conclusione, è chiaro: la terapia farmacologica resta un atto strettamente connesso alla responsabilità infermieristica, mentre all’oss possono essere affidati compiti di supporto alla persona assistita entro limiti precisi e sotto idonea supervisione. La cronaca di questo caso riapre così un dibattito che riguarda non solo la singola contestazione, ma più in generale l’organizzazione dell’assistenza, la sicurezza delle cure e la corretta distribuzione delle responsabilità nei servizi sociosanitari.  

Redazione Nurse Times

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