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L’infermiere dipendente del Ssn non può essere licenziato perché lavora anche presso una struttura privata

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Corte di Cassazione

L’infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale non può essere licenziato perché lavora anche presso una struttura privata, se ciò non compromette definitivamente la fiducia del datore di lavoro.

L’ASL non può licenziare un infermiere solo perché lavora contemporaneamente presso una struttura privata convenzionata di cui è socio. È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione (n. 13158 del 25. 6.2015) secondo cui il licenziamento è illegittimo se è sproporzionato rispetto alla condotta del dipendente concretamente considerata.

Difatti, affinché il datore possa ricorrere alla massima sanzione disciplinare del recesso, non basta una violazione di legge o un inadempimento contrattuale, ma occorre che questi ultimi siano così gravi da incrinare definitivamente il rapporto fiducia del datore e da non permettere più la prosecuzione del contratto (sent. n. 2013/2012 e n. 14586/2009).

Dunque, anche se la legge (Art. 53 Dlgs. 165/2001) vieta ai pubblici dipendenti il cumulo di impieghi e il contratto di lavoro vieta la prestazione lavorativa presso strutture diverse da quella datrice, la violazione di tali divieti potrebbe non costituire giusta causa di licenziamento.

Serve qualcosa in più e cioè l’effettiva gravità della violazione, misurabile in base agli effetti che ha avuto sul rapporto di lavoro e sulla fiducia che ne è alla base.

La gravità della sanzione deve essere infatti proporzionale alla gravità della violazione. Si tratta di una valutazione da fare caso per caso, tenendo conto dei fatti concreti, della realtà aziendale e delle mansioni svolte dal lavoratore (Cass. sent. n. 25743/2007).

Occorre allora verificare se il cumulo di impieghi dell’infermiere abbia inciso sulla prestazione lavorativa presso l’ASL, compromettendo i turni e gli orari di lavoro, provocando la riduzione delle mansioni o una minore efficienza sul servizio, o ancora un conflitto di interessi fra le strutture.

Conseguentemente se l’ASL non dimostra i concreti effetti negativi dell’impiego parallelo del dipendente, il licenziamento è eccessivo e ingiustificato perché è semmai più idonea una sanzione disciplinare minore.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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