Home NT News Lavoro usurante: risarcimento di 40mila euro per le patologie contratte da un uomo
NT News

Lavoro usurante: risarcimento di 40mila euro per le patologie contratte da un uomo

Condividi
Confermata la posizione di garanzia dell'infermiere, non più "ausiliario del medico" ma "professionista sanitario"
Condividi

La Corte di Cassazione ha ribaltato le precedenti sentenze, dando ragione a un lavoratore affetto da rachipatia artrosica con protrusioni discali multiple a discreto impegno funzionale.

Con sentenza 3 marzo 2022 n. 705840 la Corte di Cassazione ha fissato in 40mila euro l’ammontare del risarcimento spettante a un lavoratore che ha dimostrato come le patologie sorte nell’arco della sua vita siano derivanti da un lavoro usurante. Patologie consistenti in una rachipatia artrosica con protrusioni discali multiple a discreto impegno funzionale.

L’uomo si era dapprima rivolto al Tribunale di Sulmona (L’Aquila) affinché accertasse la responsabilità della società ex datrice di lavoro per i danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali causati dall’averlo destinato all’esecuzione di mansioni usuranti (consistenti in movimentazione di carichi, esposizione a vibrazioni, posture incongrue ed eventi climatici), senza fornirgli idonea tutela per tali rischi e specifica formazione atta a prevenirli.

Dopo l’esito negativo del ricorso, confermato dalla Corte d’appello dell’Aquila, la Cassazione ha ribaltato il giudizio, fissando i principi cardine volti a stabilire quando il datore di lavoro è direttamente responsabile del danno da lavoro usurante. Per la Suprema Corte il datore di lavoro non ha una responsabilità “automatica” che possa scattare a fronte di qualsiasi infortunio o malattia, indipendentemente da qualsiasi colpa a questi ascrivibile.

Al contrario, la responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute al dipendente deve: 

  • innanzitutto essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; 
  •  in secondo luogo provata.  

In particolare, il lavoratore deve provare:

  • l’esistenza del danno alla salute; 
  • la nocività dell’ambiente di lavoro; 
  • il nesso di causa ed effetto tra l’una e l’altra, ossia il fatto che il danno alla salute sia stato conseguenza della nocività dell’ambiente di lavoro, e non di altri fattori esterni.

Una volta che il lavoratore abbia fornito tale provail datore che voglia contestare la propria responsabilità ed evitare una condanna al risarcimento del danno deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno.

Redazione Nurse Times

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
Rinnovo contratto sanità 2022-2024. Fials: "Le condizioni di partenza della trattativa sono a risorse insufficienti”
NT News

Stallo sul rinnovo del contratto: il Ministro potrebbe erogare le risorse attraverso un provvedimento legislativo

Il rinnovo del contratto del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024 continua...

Disabile trattato in modo "disumano": per la Cassazione scatta il reato di tortura
NT News

Diritto di critica in sanità: la Cassazione ridefinisce i confini tra denuncia e mobbing

La recente ordinanza n. 3627 del 12.02.2025 della Corte di Cassazione offre...

Contratto sanità pubblica trentina, i sindacati (Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up): "Importanti passi avanti"
NT News

Rsa anziani: ancora nessun rinnovo del contratto Anaste

CGIL, CISL E UIL NON VOGLIONO DISCUTERNE CON GLI ALTRI SINDACATI Roma,...

Asl CN2 (Alba-Bra): avviso pubblico per un posto da infermiere pediatrico
Avvisi PubbliciLavoroNT NewsPiemonteRegionali

Asl Cuneo 2: avviso pubblico per un posto da infermiere pediatrico

L’Asl Cuneo 2 (Alba e Bra) ha indetto un avviso pubblico, per...