Lo scorso 29 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo (in allegato il testo integrale) allegatoche interviene sui percorsi formativi di infermieri, dentisti e farmacisti, recependo due norme europe che introducono l’obbligo per questi professionisti sanitari di apprendere l’uso delle nuove tecnologie e delle nuove competenze cliniche e interdisciplinari. L’obiettivo dichiarato è “assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa”, allineandosi all’evoluzione scientifica e tecnologica.
Ecco cosa prevede, nel dettaglio, il testo dello schema di decreto.
Articolo 1 – Sostituisce il comma 6 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per l’infermiere responsabile dell’assistenza generale ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: la teoria dell’assistenza incentrata sulla persona, la teoria della gestione applicata all’assistenza infermieristica, la pratica basata su dati concreti, la sanità elettronica e innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.
Articolo 2 – Sostituisce il comma 3 dell’articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per l’odontoiatra ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: impiantologia, gerodontologia, assistenza collaborativa interprofessionale, sanità pubblica odontoiatrica – salute orale di comunità, gestione di uno studio dentistico, genetica e genomica, immunologia, medicina/odontoiatria rigenerativa e tecnologia digitale in odontoiatria.
Articolo 3 – Sostituisce il comma 3 dell’articolo 50 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, adeguando gli attuali requisiti minimi di formazione per il farmacista ai progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri e negli Stati EFTA: tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia e farmacoepidemiologia, pratica farmaceutica, collaborazione inter e multidisciplinare, patologia e patofisiologia, economia sanitaria e farmacoeconomia, tecnologia dell’informazione e tecnologia digitale.
Le disposizioni del decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica, in quanto non incidono sui percorsi formativi in essere, essendo gli adempimenti previsti già presenti negli obiettivi formativi delle attuali classi di laurea. Ne consegue che non sono richiesti adeguamenti specifici in termini di attivazione di nuovi insegnamenti da parte delle università.
Di seguito il testo integrale dello schema di decreto.
Redazione Nurse Times
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