Il Tribunale non ha invece riconosciuto il danno patrimoniale alla professionalità.
Sette infermieri, quattro donne e tre uomini, hanno ottenuto dal Tribunale di Lecce il riconoscimento dell’illecito demansionamento lamentato nei confronti della società Cdlh Gvm Care and Research srl, che gestisce la il Città di Lecce Hospital. La sentenza, emessa il 6 maggio scorso, accoglie solo in parte il ricorso presentato dai lavoratori: alla società è stato ordinato di assegnarli alle mansioni proprie del profilo di infermiere e di corrispondere un risarcimento per il danno non patrimoniale alla dignità professionale.
Gli importi stabiliti sono pari a 10.050 euro per ciascuno di cinque ricorrenti, 9.225 euro per una lavoratrice il cui rapporto si era interrotto nel giugno del 2021 e 4.275 euro per un’altra, la cui richiesta era limitata al periodo compreso tra settembre 2017 e maggio 2022. Le spese di lite sono state compensate integralmente, anche per il parziale accoglimento del ricorso e per l’esistenza, richiamata nella stessa decisione, di precedenti di merito di segno contrario.
La vicenda riguarda il confine tra le attività proprie dell’infermiere professionale e quelle del personale di supporto, in particolare degli operatori socio-sanitari (oss). I ricorrenti sostenevano di essere stati impiegati, oltre che nelle mansioni infermieristiche, anche in attività igienico-domestiche e alberghiere: cura dell’igiene dei pazienti, cambio della biancheria, movimentazione dei degenti, riordino di materiali, gestione di richieste pratiche dei ricoverati e dei familiari, pulizia o sistemazione di presidi e ambienti in determinate circostanze.
La società, costituitasi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei lavoratori, sostenendo di avere avuto un’adeguata dotazione organica infermieristica e di essersi avvalsa anche di personale destinato ai servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e attività alberghiere. Ha inoltre eccepito la carenza di prova sul danno lamentato.
Dopo l’istruttoria testimoniale, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che i lavoratori fossero stati assegnati in modo stabile anche ad attività riconducibili all’assistenza diretta o ambientale, valutata come non meramente marginale. Nella motivazione il giudice richiama il principio secondo cui l’infermiere può svolgere, in presenza di esigenze organizzative o di sicurezza, anche compiti accessori o di livello inferiore, purché questi restino occasionali, marginali, non estranei alla professionalità, e non finiscano per coprire in modo strutturale funzioni proprie di altri profili.
È proprio su questo punto che la sentenza concentra il ragionamento: secondo il Tribunale di Lecce, nel caso esaminato le attività contestate non erano isolate o episodiche, ma svolte con una certa continuità e per un tempo apprezzabile, quantificato nella motivazione in media in almeno due o tre ore per turno, quantomeno per quelli diurni. Da qui il riconoscimento dell’illecito demansionamento.
La decisione distingue però tra le diverse conseguenze del demansionamento. Il Tribunale di Lecce non ha riconosciuto il danno patrimoniale alla professionalità, cioè un pregiudizio economicamente valutabile legato alla perdita, all’impoverimento o al mancato sviluppo delle competenze professionali. Secondo il giudice, infatti, i ricorrenti hanno continuato a svolgere in misura prevalente le mansioni proprie dell’infermiere e non è stata provata una concreta compromissione del loro bagaglio professionale.
Diversa, invece, la valutazione sul danno non patrimoniale alla dignità professionale. In questo caso il pregiudizio non riguarda una perdita economica diretta o una riduzione delle capacità lavorative, ma l’incidenza sulla dignità del lavoratore derivante dall’essere impiegato, in modo non marginale e non episodico, in mansioni ritenute inferiori rispetto al profilo di appartenenza. Per questa ragione il Tribunale di Lecce ha riconosciuto un risarcimento, liquidato in via equitativa nella misura del 5% della retribuzione mensile percepita nei periodi considerati.
La stessa sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale che ammette, entro limiti rigorosi, l’assegnazione di compiti inferiori quando siano accessori, temporanei o giustificati da esigenze obiettive. Inoltre, proprio nel motivare la compensazione delle spese, il giudice dà atto dell’esistenza di pronunce di segno contrario, anche in secondo grado.
Per questo la decisione del Tribunale di Lecce va letta nei suoi confini: non afferma che ogni attività materiale svolta da un infermiere sia di per sé illegittima, ma che, nel caso concreto, l’assegnazione stabile e quantitativamente significativa di mansioni ritenute proprie del personale di supporto abbia superato il limite dell’accessorietà.
Redazione Nurse Times
Fonte: Lecceprima.it
Articoli correlati
- Infermiere demansionato: condannata l’Asl Lecce
- Cgil lancia l’allarme demansionamento infermieri a Lecce
- Infermiera demansionata: Asl Lecce dovrà risarcirla con oltre 35mila euro
- Unisciti a noi su Telegram https://t.me/NurseTimes_Channel
- Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes
- Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi
- Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org
- Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari
Lascia un commento