La Corte di Cassazione ha condannato un infermiere che, pur essendosi accorto del peggioramento delle condizioni cliniche di un paziente, non ha avvertito il medico di guardia.
Tutto è iniziato in seguito al decesso di un paziente dovuto ad una crisi ipotensiva sopraggiunta dopo un intervento chirurgico. L’infermiere implicato si era accorto del peggioramento delle condizioni dell’uomo, ma… aveva omesso di avvertire il medico e il quadro clinico del paziente era irrimediabilmente degenerato fino alla morte.
Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’appello aveva dichiarato non doversi procedere perché il delitto ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili. E la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza numero 5 del 2 gennaio 2018, ha confermato la condanna: omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, l’infermiere si è reso responsabile di una gravissima omissione.
La sentenza si è quindi soffermata sul fondamento della responsabilità di tipo omissivo dell’infermiere, che deriva dalla specifica posizione di garanzia che tale soggetto assume nei confronti del paziente e che è del tutto autonoma rispetto a quella assunta dal medico.
L’infermiere è perciò, anche per questa sentenza, un professionista autonomo “che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Omettendo di avvertirlo sul peggioramento delle condizioni del paziente (che l’infermiere è assolutamente in grado di individuare), commette reato ed è chiamato a rispondere penalmente per omicidio colposo, se il paziente muore.
L’infermiere deve perciò essere considerato un vero e proprio “professionista sanitario” e non un “ausiliario del medico”(orrore!), con tutte le rilevanti responsabilità che ne derivano. La sola prescrizione ha salvato il collega dalle conseguenze penali della sua condotta, fermi restando i risvolti civilistici.
Alessio Biondino
Allegato
Corte di cassazione testo sentenza numero 5/2018
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