Il Tribunale di Roma impone il rispetto del minimo vitale e del calcolo sul netto percepito, riconoscendo un risarcimento a un’infermiera sospesa e reintegrata
Il Decreto‐Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, ha introdotto l’obbligo vaccinale anti‑SARS-CoV‑2 per il personale sanitario, prevedendo la sospensione senza stipendio per i non vaccinati.
Con il Decreto‑Legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto “Rave”) l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è stato anticipatamente revocato al 1 novembre 2022, consentendo il reintegro dei NoVax in servizio.
Il caso dell’infermiera
Secondo l’A.A.D.I., per un errore amministrativo del Policlinico Umberto I di Roma l’infermiera aveva percepito oltre 24.000 € netti durante la sospensione, accumulando un indebito da recuperare.
Al rientro in sala operatoria, l’ospedale ha azzerato tre mensilità di stipendio, trattenendo “0 €” anziché gestire equamente il recupero delle somme.
Le argomentazioni Legali
L’A.A.D.I., con il proprio Ufficio Legale coordinato dal Dott. Mauro Di Fresco, ha fondato il ricorso su due pilastri:
- Minimo vitale: la legge riconosce che non può essere trattenuta la quota di stipendio necessaria al sostentamento, fissata in 1.000 € netti mensili .
- Calcolo sul netto percepito: le trattenute devono riguardare solo la parte eccedente il netto effettivamente corrisposto, escludendo il lordo .
Inoltre, ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualunque fatto illecito che cagiona un danno ingiusto obbliga al risarcimento, applicato qui al caso delle decurtazioni salariali illegittime.
Cronologia delle Sentenze
1. Ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, accoglimento del ricorso d’urgenza e condanna dell’Azienda al rispetto delle istanze A.A.D.I. .
2. Impugnazione da parte dell’Azienda e seconda vittoria A.A.D.I. in sede di appello.
3. Terza pronuncia del Tribunale del Riesame, conferma definitiva del principio: restituzione delle somme versate in eccedenza senza intaccare il minimo vitale e limitandosi al netto percepito
Implicazioni per la Sanità
Precedente nazionale: la pronuncia si configura come orientamento vincolante per futuri casi di recupero indebito a danno di sanitari reintegrati.
Parità di trattamento: rafforza il principio che la scelta vaccinale non può giustificare discriminazioni economiche.
Ruolo dei sindacati: l’A.A.D.I. consolida la propria immagine di protagonista nel diritto sanitario, intervenendo con ricorsi d’avanguardia e garantendo tutela economica ai propri iscritti.
Confronto con giurisprudenza pregressa
A differenza di altri tribunali (ad es. la Corte d’Appello di Torino nell’11/2022, che aveva ribaltato una sentenza favorevole a un’infermiera no‑vax), la pronuncia del Tribunale di Roma stabilisce per la prima volta un orientamento nazionale vincolante a tutela dei diritti economici dei sanitari non vaccinati ma reintegrati .
Redazione NurseTimes
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