Per gli infermieri conta la presenza in servizio: importi modificabili in sede aziendale e decorrenza legata all’entrata in vigore.
L’indennità REMS trova un riferimento esplicito nell’ipotesi di Ccnl Comparto Sanità 2025–2027. L’articolo 43 include infatti le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (destinate all’accoglienza di persone con disturbi mentali) tra i servizi per i quali è previsto un trattamento di 5 euro lordi per giornata di presenza. Una previsione che interessa gli infermieri e il personale individuato dalla disposizione, ma che richiede attenzione a decorrenza, destinatari e contrattazione integrativa.
Il primo chiarimento riguarda lo stato dell’accordo. L’Aran documenta la sottoscrizione dell’ipotesi il 29 luglio 2026. Nelle fonti ufficiali consultate non è stata individuata una successiva firma definitiva. La previsione non va quindi presentata come un pagamento già automaticamente esigibile.
Indennità REMS: cosa prevede l’articolo 43
Il riscontro nel testo dell’ipotesi pubblicato dall’Aran, alle pagine 67–68, conferma l’inserimento espresso delle REMS nella prima fascia dell’indennità per l’operatività in particolari unità operative e servizi.
La tabella comprende queste strutture nella voce dedicata alla sanità penitenziaria, insieme ad altri contesti assistenziali individuati dal contratto. Per la prima fascia sono indicati i ruoli sanitario, sociosanitario e tecnico e un valore giornaliero lordo di 5 euro.
Il riferimento esplicito chiarisce la collocazione delle REMS nella disciplina economica proposta. Non comporta, di per sé, una modifica delle qualifiche professionali del personale.
Quanto valgono 5 euro per giornata di presenza
La somma è espressa al lordo e il parametro è la giornata di presenza: non si tratta di un importo orario né di una quota mensile fissa.
Applicando il valore tabellare, senza modifiche aziendali, il calcolo sarebbe il seguente:
| Giornate di presenza rilevanti | Importo lordo |
| 12 | 60 euro |
| 16 | 80 euro |
| 20 | 100 euro |
| 24 | 120 euro |
Sono simulazioni, non somme garantite in busta paga. Il risultato concreto dipenderà dall’efficacia della disciplina, dalle giornate computabili e dall’importo applicato nell’azienda. Il valore netto non può essere ricavato dalla sola tabella contrattuale.
Chi rientra tra i destinatari
L’articolo 43 richiama le aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori. Comprende inoltre il solo profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto, per il quale la tabella individua una fascia specifica.
È invece esclusa l’area del personale di elevata qualificazione. Per determinare il trattamento spettante occorre dunque verificare congiuntamente area, ruolo, profilo e servizio di assegnazione: lavorare nella stessa struttura non significa necessariamente appartenere alla medesima fascia economica.
La disposizione riguarda il personale destinatario del Ccnl Comparto Sanità. Non è sufficiente operare in una REMS per estenderne automaticamente gli effetti a rapporti di lavoro regolati da contratti differenti.
Perché l’importo può cambiare in sede aziendale
Il comma 3 pone il costo dell’indennità a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro, disciplinato dall’articolo 40. La contrattazione integrativa può modificare unità operative e servizi interessati, fasce di assegnazione, ruoli e importi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
Deve inoltre assicurare la copertura finanziaria, anche attraverso una riduzione degli importi quando le risorse risultino insufficienti. Di conseguenza, 5 euro rappresentano il valore della tabella nazionale proposta, non un minimo inderogabile garantito in ogni azienda. La lettura dell’accordo integrativo sarà essenziale per conoscere la misura effettivamente applicata.
Decorrenza e assegnazione a più servizi
Un passaggio decisivo è contenuto nel comma 5: l’articolo 43 prevede di sostituire l’articolo 68 del Ccnl del 27 ottobre 2025 dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del nuovo contratto. Non è quindi corretto ricavare una decorrenza automatica dal 1° gennaio 2025 soltanto perché il rinnovo riguarda il triennio 2025–2027.
Per il personale assegnato a più servizi, il testo prevede il riconoscimento della sola indennità di importo maggiore. Questa regola riguarda il cumulo interno all’istituto: non va trasformata in un divieto generale riferito a qualsiasi altra voce retributiva. Per approfondire il contesto del rinnovo, Nurse Times ha pubblicato la notizia sulla firma dell’ipotesi di Ccnl Comparto Sanità 2025–2027.
Per gli infermieri delle REMS, i passaggi da seguire sono quindi concreti: sottoscrizione definitiva, decorrenza della nuova disciplina e contenuto degli accordi aziendali. Solo la verifica di questi elementi consentirà di tradurre il riconoscimento previsto nell’ipotesi in un importo effettivamente dovuto.
Redazione Nurse Times
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