Lo ha stabilito la Commissione Difesa del Senato. Motivo: “L’iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’attività professionale ad esclusivo vantaggio dell’Amministrazione d’appartenenza”.
La Commissione Difesa del Senato ha espresso parere favorevole sull’Atto del Governo n. 118 (“Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 13”).
In particolare, ha stabilito quanto segue: “ Il Governo introduca all’articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Italia e all’estero. Ciò, nella considerazione che – come pure evidenziato dal Consiglio di Stato (oltre che da altri giudici di merito) – per tali categorie di personale l’iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’attività professionale ad esclusivo vantaggio dell’Amministrazione d’appartenenza”.
Il comma aggiuntivo deve quindi essere formulato come segue: “3-bis. A decorrere dal 2020, l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43”.
Redazione Nurse Times
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